F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012 3. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: a) AMMENDA DI € 8.000,00 ALLA RECLAMANTE; b) AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 AL CALCIATORE BAZZOFFIA DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA GUBBIO/VARESE DEL 24.9.2011(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 01 Febbraio 2012
3. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
a) AMMENDA DI € 8.000,00 ALLA RECLAMANTE;
b) AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 AL CALCIATORE BAZZOFFIA DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA GUBBIO/VARESE DEL 24.9.2011(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Gubbio/Varese, disputato in data 24.9.2011 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo infliggeva (i) alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. l’ammenda di € 8.000,00 per aver i suoi sostenitori turbato con grida oltraggiose il minuto iniziale di raccoglimento per la memoria dei soldati italiani caduti in Afghanistan, nonché (ii) al calciatore Daniele Bazzoffia l’ammonizione e l’ammenda di € 1.500,00 per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la quale, in relazione alla sanzione inflitta alla società stessa, sostiene (i) che le grida dei tifosi in questione non avevano carattere oltraggioso ma erano dirette esclusivamente ad evidenziare la necessità di dedicare minuti di raccoglimento anche a tutti gli operai che quotidianamente perdono la vita lavorando; (ii) che le grida in questione provenivano da isolati supporters, come, tra l’altro, rilevato dal Collaboratore della Procura Federale nel proprio verbale; (iii) che il Collaboratore stesso, che ha verbalizzato l’accaduto, non ha specificato il contenuto dei cori in questione ma si è limitato a definire gli stessi “offensivi”, con la conseguenza che non vi è certezza circa la portata denigratoria e/o offensiva delle frasi pronunciate dai tifosi della A.S. Gubbio 1910 S.r.l.; (iv) che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l’esimente disposta dall’art. 13 C.G.F., dal momento che si sarebbero concretizzate le fattispecie di alle lettere a), b), d) ed e) di cui al predetto articolo. Quanto, invece, alla condotta del calciatore, Sig. Bazzoffia, la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. assume che quest’ultimo è stato effettivamente colpito dal calciatore avversario, così come risulterebbe dalle immagini e dalle foto allegate al ricorso, con la conseguenza che alcuna simulazione è stata posta in essere. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 13.10.2011, per la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla fattispecie relativa alla Società, rileva l’impossibilità di verificare il carattere oltraggioso delle grida della tifoseria della A.S. Gubbio 1910 S.r.l., dal momento che vi è incertezza circa il contenuto delle stesse, nonché evidenzia come le frasi in questione, così come risulta dal referto del Collaboratore Federale, sono state pronunciate da isolati supporters. Alla luce di quanto appena precisato, la Corte accoglie su questo punto il reclamo proposto dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. in relazione al comportamento dei sostenitori, riducendo la sanzione inflitta a quest’ultima ad € 4.000,00. In merito, invece, al calciatore, Sig. Daniele Bazzoffia, la Corte non può che confermare la sanzione a quest’ultimo inflitta dal Giudice Sportivo, dal momento che la simulazione è stata accertata dall’arbitro, il cui referto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per questi motivi, la C.G.F., in ordine alle due domande proposte dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia):
a) accoglie in parte quella relativa all’ammenda riducendola ad € 4.000,00 e dispone restituirsi la tassa reclamo;
b) respinge la seconda per la quale dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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