F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 09 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL SIG. GARZELLI CLAUDIO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO I), PAR. VIII), LETT. A), PUNTO 1) E PUNTO 2) (NOTE NN. 2776/260PF11-12/SP/BLP E 2575/259PF/11- 12/SP/BLP DEL 27.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 09 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL SIG. GARZELLI CLAUDIO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO I), PAR. VIII), LETT. A), PUNTO 1) E PUNTO 2) (NOTE NN. 2776/260PF11-12/SP/BLP E 2575/259PF/11- 12/SP/BLP DEL 27.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011) Il ricorrente signor Claudio Garzelli ha presentato ricorso avverso la sanzione ad esso inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.10, comma 3, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011, Titolo I) Par.VIII), lett. a), punto 1) e punto 2) e di cui alle note 2776/260PF11-12/SP/BLP e 2575/259PF/11-12/SP/BLP del 27.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011) per aver violato, in virtù del rapporto di immedesimazione organica discendente dalla sua carica di Amministratore unico e legale rappresentante della A.S. Bari S.p.A., l’art.10, comma 3, C.G.S., per non aver attestato l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e delle relative ritenute Irpef nell’ultimo trimestre della Stagione Sportiva 2010/2011 (aprile, maggio e giugno 2011) entro il termine del 30.9.2011. Il ricorrente Dott. Claudio Garzelli propone un primo motivo di doglianza sull’inesistenza di alcuna effettiva responsabilità sanzionabile suo carico postulando che il comportamento ascritto al Garzelli stesso avrebbe dovuto essere sanzionato esclusivamente a carico della società. Ritiene infatti che nella fattispecie de qua non sia ipotizzabile una immedesimazione organica fra la società e il suo rappresentante legale e che, anzi, tale rapporto di immedesimazione con il conseguente trattamento sanzionatorio sia previsto negli articoli 18 e 19 C.G.S. come richiamato dall’art. 1, comma 6, ed in relazione all’inosservanza dell’obbligo generale sancito dall’art. 1, comma 1 C.G.S.. In buona sostanza il ricorrente motiva nel senso di escludere il rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore unico Dott. Garzelli Claudio e la A.S. Bari S.p.A.. Il ricorrente propone un secondo motivo di doglianza sull’inesistenza della violazione degli artt. 16, 19 e 24 C.G.S. principalmente motivando che nei tre articoli si farebbe sempre espresso riferimento alle circostanze aggravanti e alla gravità dei fatti commessi nonché alla rilevanza attribuita alla collaborazione fattiva prestata dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. Il ricorrente, da ultimo, ripercorre le tappe che hanno portato l’odierno rappresentante legale a diventare amministratore unico della società A.S. Bari S.p.A. evidenziando la sua impossibilità a documentare il pagamento degli emolumenti ai tesserati e delle relative ritenute Irpef relative all’ultimo trimestre della Stagione Sportiva 2010/2011 (aprile, maggio e giugno 2011). Il ricorrente conclude con la richiesta di proscioglimento ed in via subordinata della commutazione nella sanzione alternativa della ammenda non superiore a € 5.000,00; in via gradatamente subordinata di ridurre la sanzione a 15 giorni, ovvero ad un periodo comunque inferiore a quello stabilito nella decisione impugnata. La Corte, udite le Parti ed esaminata la documentazione, rileva che la norma del C.G.S. sanziona la mancata presentazione della documentazione accertante il pagamento in maniera autonoma dal mancato pagamento stesso e che il dato testuale normativo non lascia spazio ad interpretazioni rispetto all’effettivo comportamento degli organi preposti al deposito di tali documenti. Nel caso di specie il Dott. Garzelli riveste e rivestiva la qualifica di Amministratore unico e pertanto di unico rappresentante legale della società sanzionata nei confronti della quale pertanto, sia ai sensi del vigente C.G.S. sia anche in linea con il costante orientamento di questa Corte, ha una immedesimazione organica autonomamente sanzionabile e sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Claudio Garzelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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