COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Pompei in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Muro Mauro (nato il il 16.03.1993); preso atto delle controdeduzioni della società Agropoli; vista la nota, dell’8 febbraio 2012, della Segreteria del Giudice Sportivo della Lega PRO; preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Agropoli 1921; tanto premesso, rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all’atto dell’infrazione tesserato a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., come dal C.U. n. 168/496 del 30.05.2011 della nominata Lega PRO, a seguito della gara del 28.05.2011, Salernitana – Giulianova (valevole per l’ultimo turno dei quarti di finale del Campionato Nazionale Berretti della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo Nazionale della più volte indicata Lega, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per una giornata di gara. Tale squalifica, non rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell’art. 22 C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale della Lega PRO medesimo. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era l’ultima del Campionato Nazionale Berretti 2010/2011, per la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. Di conseguenza, il calciatore Muro Mauro non ha potuto espiare l’indicata sanzione a suo carico nell’anno sportivo medesimo (2010/2011), atteso che, come dal comma 3 dell’art. 22 C.G.S., “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Nel caso che ci occupa, considerato che il calciatore ha cambiato società di appartenenza, nella stagione sportiva corrente (2011/2012), interviene la previsione, di cui al comma 6 dell’art. 22 C.G.S., innanzi citato dalla stessa norma del comma 3: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, … la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società…”. La sanzione residuata a carico del calciatore Muro Mauro, dunque, avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato di prima squadra, nella corrente stagione sportiva 2011/2012, della nuova società di sua appartenenza (l’Agropoli). Deve ulteriormente precisarsi: a) che tutti i calciatori (tra i quali quello in argomento) tesserati, nell’anno sportivo 2010/2011, a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono stati svincolati d’autorità, su delibera del Presidente della F.I.G.C., come dal C.U. n. 40 / A del 21.07.2011; b) che neppure nella stagione sportiva in corso, dunque, il nominato calciatore ha potuto espiare la sanzione a proprio carico in gare ufficiali della medesima Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; c) che egli si è tesserato, a favore della società Agropoli, con decorrenza dal 3.09.2011; d) che, ai sensi dell’anzidetto art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Agropoli) di tesseramento; e) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Agropoli, in occasione delle gare di seguito specificate: Agropoli / Massa Lubrense del 10.09.2011 (prima giornata di Campionato); Libertas Stabia / Agropoli del 18.09.2011; Agropoli / Real Poseidon del 25.09.2011; Due Principati /Agropoli dell’1.10.2011; Agropoli / Solofra del 9.10.2011; Calpazio / Agropoli del 16.10.2011; Agropoli / Palmese del 23.10.2011; Mirabella Eclano / Agropoli del 30.10.2011; Agropoli / Sporting Salerno del 6.11.2011 ed, infine, in relazione a quella oggetto del reclamo in esame; f) che, come dall’art. 22, comma 3, ultimo periodo, “la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Di conseguenza, il calciatore Muro Mauro, avendo partecipato alla gara de qua ed essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società di appartenenza (l’Agropoli), in ordine al Campionato 2011/2012, la società Agropoli deve essere sottoposta alle sanzioni previ ste dall’art. 17, comma 5, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Pompei, di infliggere, a carico della società Agropoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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