COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. BUSSETO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 7.12.201 gara ARSENAL – BUSSETO dell’1.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. BUSSETO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 22 del 7.12.201 gara ARSENAL – BUSSETO dell’1.11.2011 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame poiché la reclamante, benché richiestole, non ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all’A.C.D. ARSENAL o la conferma del ricevimento del fax inviato alla stessa, come prescritto dagli artt. 33 e 46 del C.G.S. . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.D. BUSSETO e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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