COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 1 COPPA PROVINCIA DI RIMINI – III^ categoria 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI avverso squalifica al 31.3.2012 calc. TONI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 25 deel 19.1.2012 gara TORRE PEDRERA – VIRTUS POGGIO BERNI del 14.1.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°31 del 08/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 1 COPPA PROVINCIA DI RIMINI – III^ categoria 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI avverso squalifica al 31.3.2012 calc. TONI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 25 deel 19.1.2012 gara TORRE PEDRERA – VIRTUS POGGIO BERNI del 14.1.2012 L’A.S.D. VIRTUS POGGIO BERNI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc. TONI “probabilmente è stato portato ad avere gesti e frasi verso il direttore di gara perché per tutta la durata della gara ha dovuto subire falli e colpi più o meno leciti” e “probabilmente ha perso le staffe e senza rendersene conto è andato sopra le righe”. Chiede che la squalifica comminata venga commutata in una squalifica a giornate oppure una sensibile riduzione della stessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. TONI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, cercava di sfilare dalle mani dell’arbitro il cartellino rosso, non riuscendovi, indugiava per lasciare il terreno di gioco e nell’allontanarsi dal campo, rvolgeva all’arbitro una frase offensiva; - ritenuto che il pur deplorevole comportamento messo in atto dal calc. TONI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.3.2012 la squalifica del calc. TONI SIMONE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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