COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 22/01/2012 RISANESE – SANTAMARIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 22/01/2012 RISANESE – SANTAMARIA Con reclamo datato 23.01.2012, spedito con fax lo stesso 23.01.2012, l’A.S.D. RISANESE contestava la regolarità della gara RISANESE – SANTAMARIA, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “B”, disputatasi il 22.01.2012 a Risano, conclusasi con il risultato di 1-1 e chiedeva che venisse inflitta nei confronti dell’A.S.D. SANTAMARIA la punizione sportiva della perdita della gara stessa; la reclamante, nel proprio gravame, contestava in particolare “l’inesattezza della lista di gara” presentata dalla società avversaria prima dell’inizio della gara, in quanto l’A.S.D. Santamaria, in tale lista, aveva indicato per due volte, nelle righe corrispondenti sia al n. 11 che al n. 16, il calciatore JOZICIC Toni, mentre in campo aveva giocato, con la maglia n. 11, il calciatore ZOMPICCHIATTI Daniele, il cui nominativo ed i cui dati non erano stati indicati nella citata distinta. Il reclamo, non preceduto da preavviso, ma contenente i motivi ed inviato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, quindi con tempestività, veniva corredato dalla ricevuta comprovante la trasmissione a mezzo fax del reclamo stesso all’A.S.D. Santamaria, controparte direttamente interessata a riceverlo ai sensi dell’art. 46/5 del C.G.S.; inoltre, con nota a parte, fatta pervenire lo stesso 23.01.2012, l’A.S.D. Risanese autorizzava all’addebito sul proprio conto della tassa reclamo. L’A.S.D. Santamaria, entro i termini previsti di cui all’art. 38, punto3, del C.G.S., non produceva alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati i documenti ufficiali relativi alla menzionata gara, nella seduta del 25.01.2012, disponeva che venissero espletati accertamenti in relazione a quanto eccepito dall’A.S.D. Risanese e si riservava di assumere ogni decisione in merito al reclamo predetto a conclusione degli accertamenti stessi. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Preso atto che sull’elenco dei tesserati, presentato all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro e poi da quest’ultimo consegnato alla società avversaria (A.S.D. Risanese), l’A.S.D. Santamaria aveva effettivamente indicato, come eccepito dalla reclamante, sia in corrispondenza del n. 11 che del n. 16 il nominativo ed i dati relativi al calciatore JOZICIC Toni, nato il 19.08.1989 (c.i. n. AR4218443) e non aveva invece inserito, in corrispondenza del n. 11, il nominativo ed i dati riguardanti il calciatore ZOMPICCHIATTI Daniele, il Giudice sportivo territoriale, tramite la segreteria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, richiedeva immediatamente che venissero acquisite dall’A.S.D. Santamaria le fotocopie delle carte d’identità relative ai suddetti due calciatori Jozicic e Zompicchiatti e disponeva l’audizione dell’arbitro MARIOTTI Pierfrancesco, che aveva diretto la citata gara. Acquisiti i citati documenti, spediti con fax in data 28.01.2012 dall’A.S.D. Santamaria (che confermava nella propria nota accompagnatoria quanto eccepito dalla Società reclamante), l’arbitro veniva sentito in data 03.02.2012 a Trieste, presso la sede del Comitato Regionale della FIGC/LND. Nel corso dell’audizione, il sig. Mariotti dichiarava che: era arrivato presso l’impianto sportivo di Risano verso le ore 13.30 (orario d’inizio ore14.30) e che quel giorno era all’esordio in prima categoria dilettanti; nel corso degli adempimenti preliminari all’incontro, dopo la presentazione delle liste e dei documenti da parte delle due Società (avvenuta verso le ore 14.15), aveva prestato più attenzione a controllare i documenti di identificazione dei partecipanti alla gara che non la corrispondenza di tali documenti ai dati indicati negli elenchi redatti dalle Società stesse e contenenti i nominativi dei calciatori e dei dirigenti; successivamente, in occasione dell’appello, negli spogliatoi, prima dell’inizio dell’incontro, aveva consegnato ai dirigenti di entrambe le Società la lista di gara della Società avversaria, da lui controfirmata, ed aveva provveduto all’identificazione dei calciatori (titolari e riserve) e dei dirigenti, successivamente ammessi nel recinto di gioco, mediante i loro documenti di riconoscimento, presentatigli dai due Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, senza porre particolare attenzione, anche in questa circostanza, alla corrispondenza tra i documenti ed i dati indicati nelle liste di gara; era certo dell’esatta identificazione di tutti i calciatori scesi in campo; conosceva personalmente “di vista” il calciatore n. 11 dell’A.S.D. Santamaria, ZOMPICCHIATTI Daniele, in quanto abitante a Santamaria La Longa, paese vicino al suo (Gonars); aggiungeva che lo Zompicchiatti aveva giocato tutta la gara (dall’inizio alla conclusione), che verso la fine aveva realizzato la rete del pareggio della propria squadra e che era stato da lui anche ammonito al 31’ del 2° tempo (a tale riguardo poneva all’attenzione di aver indicato erroneamente nel rapporto, come ammonito, il “n. 11 Jozicic Toni”, mentre il n. 11 era Zompicchiatti Daniele, al quale deve quindi essere riferita tale ammonizione); lo Zompicchiatti, alto, longilineo e largo di spalle, era stato da lui sicuramente identificato prima dell’inizio durante il consueto appello mediante il documento di riconoscimento; dichiarava, altresì, che lo ricordava perfettamente, oltre che per la rete segnata e l’ammonizione inflittagli, anche perché, durante la gara, veniva chiamato dai suoi compagni di squadra “Zompi”, corrispondente all’abbreviazione del cognome; aggiungeva, inoltre, di aver avuto chiara la percezione, nel corso dell’incontro, che molti dei calciatori delle due squadre si conoscessero reciprocamente; il calciatore n. 16 dell’A.S.D. Santamaria era Jozicic Toni, entrato al 20’ del 2° tempo in sostituzione del n. 10; non si era accorto dell’errore, poi riscontrato sulla lista dell’A.S.D. Santamaria, consistente nel fatto che lo Jozicic era stato indicato per due volte (in corrispondenza del n. 11 e del n. 16) e che invece non vi compariva il nominativo di Zompicchiatti Daniele; l’A.S.D. Risanese, alla quale aveva consegnato durante gli adempimenti preliminari la lista dell’A.S.D. Santamaria, nulla gli aveva eccepito in ordine alla lista stessa né prima, né durante né dopo la gara. Sempre nel corso dell’audizione, venivano sottoposte all’arbitro Mariotti le fotografie tratte dalle carte di identità di due calciatori dell’A.S.D. Santamaria; l’arbitro Mariotti riconosceva immediatamente in una di tali foto il calciatore Zompicchiatti Daniele e dichiarava, per iscritto, in calce alla foto stessa, che si trattava dello Zompicchiatti. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI E’ stato accertato inequivocabilmente che: - l’A.S.D. Santamaria non aveva indicato sulla lista di gara il nominativo ed i dati relativi al calciatore ZOMPICCHIATTI Daniele, nato il 15.01.1983, carta d’identità n. AO4030816, rilasciata dal Comune di Santa Maria La Longa, calciatore utilizzato dalla detta Società per tutto l’arco dell’incontro con il numero 11 di maglia, mentre in distinta, in corrispondenza del n. 11, era stato indicato JOZICIC Toni; - si era trattato di un mero errore materiale, commesso nella compilazione della lista di gara dell’A.S.D. Santamaria, firmata e presentata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società stessa, errore poi non rilevato dall’arbitro né prima dell’inizio dell’incontro né successivamente; - l’arbitro, prima dell’inizio della gara, aveva identificato lo Zompicchiatti e, durante l’audizione, lo aveva riconosciuto, senza palesare alcun dubbio; - il calciatore Zompicchiatti Daniele aveva titolo a prender parte alla menzionata gara del 22 gennaio 2012 in quanto non squalificato e regolarmente tesserato per l’A.S.D. Santamaria (n. matricola 3.370.849); - il n. 11 dell’A.S.D. Santamaria, Zompicchiatti Daniele (e non lo Jozicic come indicato in rapporto), al 31’ del 2°, era stato ammonito dall’arbitro, cumulando nella circostanza la quinta ammonizione nel corso di questa stagione sportiva. Alla luce degli accertamenti esperiti, si ritiene che, a causa dell’errore in cui era incorsa l’A.S.D. Santamaria (si osserva al riguardo che la lista di gara era stata compilata con il computer e che, nella stessa, era stata lasciata invariata la riga corrispondente al n. 11 rispetto alla distinta relativa alla gara precedente di campionato del 15.01.2012, con indicati il nominativo ed i dati di Jozicic Toni) non possa essere messa in discussione l’identità del calciatore n. 11 della squadra ospite effettivamente sceso in campo dall’inizio alla fine dell’incontro, visto che per concorde affermazione delle due Società e dell’arbitro si era trattato di Zompicchiatti Daniele. Si è dell’avviso, altresì, che tale errore non avesse privato l’A.S.D. Risanese della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario in quanto, stando alle dichiarazioni dell’arbitro, molti dei tesserati delle due squadre si conoscevano reciprocamente e pertanto anche lo Zompicchiatti era conosciuto, tanto è vero che nel reclamo, presentato con immediatezza il giorno dopo l’incontro, l’A.S.D. Risanese non eccepiva alcun dubbio circa l’identità del calciatore effettivamente utilizzato con il n. 11 (Zompicchiatti Daniele), ponendo in rilievo che lo stesso (indicandone nome e cognome) aveva realizzato la rete del pareggio verso la fine dell’incontro ed era stato anche ammonito. Tutto ciò premesso, a scioglimento della riserva espressa in data 25.01.2012, il Giudice Sportivo Territoriale, accertato che il calciatore Zompicchiatti Daniele era stato identificato con certezza dall’arbitro, prima dell’inizio dell’incontro, con documento di riconoscimento e valutato che, nella fattispecie, si era trattato di un errore materiale, commesso nella compilazione dell’elenco dei tesserati da parte dell’A.S.D. Santamaria, ha adottato le sotto riportate decisioni in considerazione, altresì, del fatto che l’A.S.D. Risanese, oltre alla formale inesattezza della lista di gara, non aveva eccepito nel proprio reclamo alcun pregiudizio, derivante dal predetto errore, che potesse aver alterato la regolarità dell’incontro. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Risanese relativo alla gara RISANESE – SANTAMARIA, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “B”, disputatasi il 22.01.2012 ed omologa il risultato di 1-1 conseguito dalle squadre sul campo; - dispone per l’addebitamento della tassa reclamo a carico dell’A.S.D. Risanese, ai sensi dell’art. 33, punto 13, del C.G.S.; - dispone l’ammenda di € 100,00 a carico dell’A.S.D. Santamaria per errata compilazione della lista di gara, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S. (responsabilità diretta); - dispone l’inibizione fino al 17 febbraio 2012 nei confronti del sig. DE PAOLI Fabio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Santamaria, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h), per aver presentato e firmato la predetta lista della propria Società compilata in modo errato; - dispone la sanzione dell’ammonizione nei confronti del calciatore ZOMPICCHIATTI Daniele a seguito di analogo provvedimento inflittogli dall’arbitro nel corso della suindicata gara e di quanto riferito da quest’ultimo nel corso dell’audizione.
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