COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. CAMINO (Campionato di I Categoria) in merito alla squalifica per tre giornate del proprio calciatore PERESSINI Eros (in C.U. n° 60 del 26.01.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. CAMINO (Campionato di I Categoria) in merito alla squalifica per tre giornate del proprio calciatore PERESSINI Eros (in C.U. n° 60 del 26.01.2012). Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CAMINO ha impugnato il provvedimento pubblicato in C.U. n° 60 dd 26.01.2012 del Comitato Regionale, con cui il G.S.T. ha squalificato per tre gare effettive il calciatore PERESSINI Eros “Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S. in quanto espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro delle espressioni ingiuriose”. Il reclamo inoltrato si compone di due parti ben distinte. La prima: la reclamante inizialmente interpreta – pur non contestandoli- i fatti che hanno cagionato le due ammonizioni subite dal calciatore, proprio capitano, che conseguentemente è stato espulso; quindi nega che lo stesso abbia successivamente espresso frasi ingiuriose. La seconda: la società contesta alcune specifiche condotte assunte dell’Arbitro nel contesto dell’intera gara, indirizzando le sue lamentele “a chi di competenza”. Su questa seconda domanda, la C.D.T. non è minimamente competente. Potrebbe esserlo eventualmente su deferimento della Procura Federale, ma in primo grado e quindi giammai in questo procedimento, che sta qui affrontando il suo secondo grado di giudizio dopo la decisione del G.S.T.. La C.D.T. rileva poi la assoluta infondatezza della prima parte del reclamo, salva l’opportunità di una rivisitazione della motivazione laddove riferisce, al plurale, di “espressioni ingiuriose”. In verità l’espressione volgare addebitata al calciatore è una sola, e non più d’una; e comunque consta di un atteggiamento “irriguardoso” e non “ingiurioso”. Non è contestabile che quella frase sia stata pronunciata dall’incolpato giacché, ex art. 35/1 C.G.S. “I rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Peraltro, tale esclamazione è di per sé sufficiente per costare al suo autore la squalifica automatica “minima” per due gare ex art. 19/4 lett. a) C.G.S. Una gara di squalifica per sé, altresì, è la sanzione “minima” altrettanto automatica per l’espulsione maturata per doppia ammonizione (ex art. 19/10 C.G.S.: Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Pertanto il provvedimento del G.S.T. costituisce veramente il “minimo della pena” da infliggere al colpevole della vicenda. La modestia del grado di offensività dei fatti descritti depone in favore del calciatore che, in quanto capitano della sua squadra, avrebbe ben potuto subire (anche eventualmente come aggravio di pena da questa C.D.T.) una squalifica più grave. P.Q.M. La C.D.T. – FVG rigetta il reclamo perché manifestamente infondato. Non entra nel merito in ordine alle considerazioni contenute nella seconda parte del reclamo. Dispone per l’addebito della tassa reclamo.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it