COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. VALVASONE ARZENE S. MARTINO (campionato allievi provinciali – gir. B – gara del 18.12.2011 tra US VALVASONE ASM / ASD VIBATE ) in merito al provvedimento della inibizione sino a tutto il 30.04.2012 inflitto al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Cristian STRADIOTTO (in C.U. della Delegazione Provinciale di PN n° 31 del 11.01.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'U.S. VALVASONE ARZENE S. MARTINO (campionato allievi provinciali – gir. B – gara del 18.12.2011 tra US VALVASONE ASM / ASD VIBATE ) in merito al provvedimento della inibizione sino a tutto il 30.04.2012 inflitto al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Cristian STRADIOTTO (in C.U. della Delegazione Provinciale di PN n° 31 del 11.01.2012).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 31 dd. 11.01.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, il G.S.T. ha inflitto, ai sensi dell’art. 19 punto 1 lett. h del CGS, l’inibizione sino a tutto il
30.04.2012 al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra allievi provinciale dell’ASD Valvasone Arzene S. Martino, sig. Cristian STRADIOTTO, “perché, esaminato il referto della gara Valvasone ASM – Vibate (Campionato Allievi Provinciale) del 18.12.2011 e sentito l’arbitro a chiarimenti, dopo la fine della gara suddetta, nel corso della quale ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della soc. Valvasone ASM, lungo il tragitto tra il campo di gioco e gli spogliatoi, nel mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi stessi, lo ingiuriava pesantemente e ripetutamente, nonostante l’invito alla calma da parte del Direttore di Gara.- Nello stesso frangente, e provenendo da dietro, con la mano sinistra afferrava il braccio sinistro del Direttore di Gara, stringendolo con forza per circa mezzo minuto e procurandogli un lieve dolore.- Successivamente cingeva con il braccio destro il collo del Direttore di Gara (tipo abbraccio), avvicinandosi ulteriormente allo stesso, impedendogli di proseguire verso gli spogliatoi e limitando quindi la sua capacità di movimento. Nonostante gli inviti dell’Arbitro a desistere da tale condotta il Sig. STRADIOTTO proseguiva nell’azione suindicata per circa un minuto, continuando ad insultarlo. Solo dopo aver mollato la presa consentiva al Direttore di Gara di accedere agli spogliatoi.” Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo l’US VALVASONE ASM negando in buona sostanza quanto attestato dall’Arbitro e chiedendo di essere sentiti” al fine di consentire loro di esporre quanto accaduto”.
In sede di audizione davanti alla CDT nella seduta del 02.02.2012 il Presidente della società reclamante e lo stesso sig. STRADIOTTO sono comparsi personalmente, ribadendo la non veridicità di quanto riportato dall’Arbitro, che avrebbe a loro dire travisato l’episodio, e testualmente sostenendo che “..fa specie che l’Arbitro abbia riportato a referto fatti non accaduti” ed ancora che “…non è vero quanto riportato, non è vero che il dirigente abbia cinto al collo l’Arbitro con il braccio e non e vero che lo abbia insultato”. Preliminarmente e per spirito collaborativo verso i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali ed in particolare di quelle procedurali che regolano la proposizione dei reclami, la CDT vuol ricordare a tutti gli interessati che, nel rispetto dei termini e delle forme stabilite per la loro presentazione, i reclami devono:
a) essere puntualmente motivati;
b) contenere le conclusioni da parte di chi li ha proposti
L’art. 33 c. 6° del CGS stabilisce, infatti, che “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Onde evitare la declaratoria di inammissibilità è dunque necessario che i soggetti legittimati indichino già nell’atto di impugnazione, in maniera chiara e precisa, le ragioni che dovrebbero giustificarne l’accoglimento e formulino, nello stesso atto, le specifiche richieste (es. annullamento della sanzione, riduzione della stessa ecc…) che si intendono rivolgere all’organo giudicante il quale, per generalissimo principio di diritto, non può sostituirsi al reclamante adottando di sua iniziativa misure o provvedimenti che non gli siano stati richiesti. Ciò detto, per quel che riguarda il caso specifico, la CDT, pur osservando che la formula adottata dalla società reclamante (quella cioè di consentire al suo Presidente ed al diretto interessato di esporre dinanzi alla commissione giudicante quanto accaduto senza formulare nell’atto alcuna specifica conclusione) non sarebbe da sola sufficiente a rendere ammissibile il reclamo, ritiene tuttavia di esaminarlo nel merito considerando che la radicale contestazione di quanto riportato a referto dall’Arbitro altro non può sottendere, in caso di accoglimento, che una richiesta di annullamento della sanzione irrogata.
Al riguardo si osserva una volta di più che la fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto
dell’Arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva, non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto nel referto – e poi, nello specifico, confermato oralmente al G.S.T.- non essendo plausibile che i fatti possano essersi svolti in modo completamente diverso e addirittura opposto a quanto affermato dal direttore di gara. Invero, se nei casi dubbi (dovuti ad esempio all’uso di espressioni improprie o di scarsa chiarezza espositiva da parte dell’arbitro eventualmente dovuta al fatto di trovarsi egli in una situazione concitata) è lecito oltreché doveroso cercare di capire, attraverso un processo interpretativo non condizionato da stati emotivi, che cosa sia effettivamente accaduto durante la gara e da che cosa sia stata animata la condotta di chi si assume aver violato le regole del gioco, non altrettanto è consentito fare nei casi, come quello in esame, in cui il Direttore di Gara esponga in maniera netta ed inequivocabile quanto avvenuto in sua presenza (confermando un tanto in sede di chiarimenti al GST) e la censura sia rivolta a contestare in maniera radicale quanto da lui con precisione attestato negandone addirittura la veridicità. Nella fattispecie, infatti, la puntuale e coerente descrizione dei fatti resa dall’Arbitro non permette una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella da lui indicata a referto e con risolutezza confermata al GST in ordine a tutti gli addebiti mossi allo STRADIOTTO. Discorso diverso deve essere fatto invece per quanto riguarda eventuali iniziative che la società reclamante intendesse proporre per dimostrare l’esistenza di asserite falsità contenute nel referto arbitrale: nel qual caso è evidente che altra via dovrebbe essere percorsa dalla US VALVASONE ASM non essendo la CDT legittimata, tantomeno in questa sede, a ricevere simili richieste. Il reclamo deve essere conseguentemente respinto giudicando comunque la CDT congrua ed equa rispetto alla gravità dei fatti la sanzione irrogata al sig. Cristian STRADIOTTO dal GST.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, respinge il reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.
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