COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FORNACIARI GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 25.1.2012 (Gara: MONTECELIO – SETTEBAGNI del 21.1.2012 – Campionato Juniores Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FORNACIARI GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 25.1.2012 (Gara: MONTECELIO – SETTEBAGNI del 21.1.2012 – Campionato Juniores Regionali) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe con il quale l’ A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO ritiene la sanzione irrogata al proprio allenatore FORNACIARI sproporzionata ai fatti addebitatigli, in quanto l’arbitro notificava il provvedimento di allontanamento al Dirigente della squadra, solamente all’ingresso in campo delle squadre per il secondo tempo e che non risulta affatto vero che l’allenatore invitasse i calciatori ad un gioco violento. L’arbitro nel proprio referto riporta i fatti in modo difforme a quanto evidenzia la ricorrente. Infatti il FORNACIARI nonostante l’invito dell’arbitro ad allontanarsi si sedeva lo stesso in panchina che abbandonava solo per l’intervento del Dirigente. Dall’esterno incitava i calciatori ad un gioco violento e nella circostanza offendeva l’arbitro. Da tale esposizione dei fatti questa Commissione pur rilevando che il comportamento dell’allenatore FORNACIARI è senza dubbio deprecabile anche alla luce dei doveri particolari di condotta che debbono assumere gli allenatori a scopo educativo durante la gara, ritiene che la sanzione stessa possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto che il comportamento è stato si di reiterate e gravi proteste, ma non ha determinato alcun tipo di condotta violenta nei confronti dell’arbitro, che non ha subito nella circostanza alcun danno fisico. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo per l’effetto la squalifica all’allenatore FORNACIARI GIANCARLO a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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