COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. VENARIA REALE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VERBANIA – VENARIA REALE disputata in data 4.12.2011, Campionato Allievi Regionale Girone A GIRONE C – 1 Giornata – R
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società A.S.D. VENARIA REALE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 37 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla
gara VERBANIA – VENARIA REALE disputata in data 4.12.2011, Campionato Allievi Regionale
Girone A
GIRONE C - 1 Giornata - R
Con ricorso inviato in data 14.12.2011 la Società VENARIA si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 15.2.2012 l’allenatore VANACORE
Gennaro e con l’inibizione fino al 15.2.2012 al dirigente COPERSITO Carlo e ne chiede la revoca o
riduzione. Va precisato che con l’atto di reclamo veniva altresì impugnata la sanzione della perdita
della gara inflitta ad entrambe le società. Tuttavia con successivo atto, la ricorrente dichiarava
espressamente di rinunciare al gravame sul punto.
La Società reclamante sostiene che il dirigente sanzionato avrebbe fatto ingresso in campo
unicamente per far da paciere nella colluttazione tra due giocatori mentre l’allenatore sarebbe
rimasto regolarmente al suo posto. Dopo la decisione di sospendere la gara, né l’uno né l’altro dei
tesserati si sarebbero abbandonati ad atteggiamenti minacciosi ed offensivi nei confronti dell’arbitro.
Quanto asserito sarebbe documentato da un filmato che la società VENARIA REALE si riserva di
mettere a disposizione della Commissione Disciplinare.
Nella seduta del 27.1.2012, il dirigente Walter PONTE, regolarmente munito di delega del
Presidente, confermava quanto sostenuto nel ricorso, recava le scuse della società e metteva a
disposizione l’asserito filmato che, per ragioni di carattere tecnico, non è stato possibile visionare.
Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il
preciso rapporto del direttore di gara in relazione alla condotta dei due tesserati che facevano
ingresso sul terreno di gioco senza autorizzazione abbandonandosi ad insulti e minacce nei
confronti di un giocatore avversario e, successivamente alla sospensione della gara, inveivano
contro l’arbitro.
Va peraltro rilevato che la sanzione inflitta eccede, seppur di poco, i parametri adottati dal Giudice
Sportivo nei confronti degli altri dirigenti resisi responsabili di condotta antisportiva nella gara
indicata in oggetto.
Pare equo, pertanto, ridimensionare l’entità della squalifica rideterminandone la durata fino al
7.2.2012.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della società
A.S.D. VENARIA REALE,
RIDUCE
la squalifica a carico dell’allenatore VANACORE Gennaro e l’inibizione a carico del dirigente
COPERSITO Carlo rideterminandone la durata fino a tutto il 7.2.2012.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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