COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.99/A Appello della ASD CALCIO SPARAGONA’ S. TERESA (ME) avverso la perdita della gara per 0 – 3 ammenda di € 100,00 alla ASD Calcio Sparagonà S.Teresa squalifica fino al 7/11/2012 calciatore De Clò Giancarlo, squalifica fino al 29/02/2012 calciatore Palella Domenico e Sciarrone Alfio squalifica per 4 gare sig. Ucchino Giuseppe squalifica per tre gare calciatori Carnabuci Simone e Casablanca Simone Gara 3° Cat. Girone B ASD Decima Mas – ASD Calcio Sparagonà del 07/01/2012 – C.U. n.33 del 12/01/2012 Delegazione Provinciale Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.99/A Appello della ASD CALCIO SPARAGONA’ S. TERESA (ME) avverso la perdita della gara per 0 – 3 ammenda di € 100,00 alla ASD Calcio Sparagonà S.Teresa squalifica fino al 7/11/2012 calciatore De Clò Giancarlo, squalifica fino al 29/02/2012 calciatore Palella Domenico e Sciarrone Alfio squalifica per 4 gare sig. Ucchino Giuseppe squalifica per tre gare calciatori Carnabuci Simone e Casablanca Simone Gara 3° Cat. Girone B ASD Decima Mas – ASD Calcio Sparagonà del 07/01/2012 – C.U. n.33 del 12/01/2012 Delegazione Provinciale Messina. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’ASD Calcio Sparagonà S.Teresa in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega che i fatti addebitati ai propri calciatori siano avvenuti così come riportati nel referto di gara essendosi i propri atleti limitati a protestare in maniera vivace ma sempre entro i limiti della correttezza per cui chiede la revoca dei provvedimenti disciplinari relativi alla perdita della gara e della sanzione dell’ammenda in subordine chiede una riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori in considerazione del contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere ad eccezione delle sanzioni carico dei calciatori Ucchino Giuseppe e Carnabuci Simone in quanto il primo non avrebbe potuto commettere quanto addebitatogli essendo stato sostituito al 18’ del 2 tempo e al momento dei fatti si trovava in un bar come da dichiarazione resa dal gestore che è stata allegata al reclamo; così come non avrebbe partecipato alla contestazione il calciatore Carnabuci Simone perchè anch’egli non presente ai fatti in quanto si trovava negli spogliatoi essendo stato sostituito al 45’ del 2° tempo. All’udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante della società che ha insistito nei motivi di appello chiedendone l’accoglimento. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che al 49’ del 2 t. il calciatore De Clò Giancarlo dopo avere insultato e minacciato più volte il direttore di gara lo spintonava tanto da farlo indietreggiare causandogli peraltro dolore al petto. Nel contempo il calciatore Ucchino Giuseppe, il quale si trovava in panchina, correva verso il direttore di gara gridando a gran voce insulti e nel contempo lo tirava per la maglia della divisa. Il calciatore Palella Domenico si rivolgeva in maniera aggressiva e violenta nei confronti del direttore di gara e tentava altresì di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per il pronto intervento dei calciatori della Decima Mas. Il calciatore Sciarrone Alfio a sua volta tentava anch’egli di aggredire il direttore di gara non riuscendovi sempre per il fattivo intervento dei calciatori e dirigenti della Decima Mas ma nonostante ciò riusciva a spintonarlo ed a tiralo per la maglia Il calciatore Canabuci Simone, infine, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo insultava. Dal rapporto arbitrale si evince, inoltre, che il direttore di gara cercava di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinare ma vi era impossibilitato in quanto era circondato dai calciatori della odierna reclamante e richiesto l’intervento del capitano nella persona del sig. Casablanca Enrico questi si rifiutava di intervenire nei confronti dei suoi compagni di squadra anzi solidarizzava con gli stessi insultando anch’egli il direttore di gara. Da quanto sopra appaiono infondate le doglianze della reclamante in quanto va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara ricorrendone i presupposti normativi. Quanto dedotto dalla ASD Calcio Sparagonà S. Teresa in ordine alla posizione dei calciatori Ucchino Giuseppe e Carnabuci Simone circa la loro non presenza nel terreno di giuoco al momento dei fatti risulta anch'esso infondato in quanto l’arbitro ha personalmente riconosciuto i due giocatori ed in particolare riferisce che lo Ucchino era seduto in panchina dalla quale si alzava per correre verso di lui protestando. A parte quanto sopra che è troncante circa ogni questione sulla loro partecipazione ai fatti loro rispettivamente addebitati si rileva che la dichiarazione resa dalla titolare del Bar che attesterebbe la presenza dello Ucchino in altro luogo oltre a non avere alcun valore probatorio è altresì inammissibile non potendo, comunque, trovare ingresso nel presente procedimento. In relazione a quanto sopra si ritiene, comunque, di contenere come in dispositivo le sanzioni a carico dei calciatori De Clò Giancarlo, Palella Domenico e Sciarrone, Alfio, avendo riguardo al particolare contesto in cui si sono manifestati i fatti addebitati. Per quanto riguarda la denuncia del Presidente della società reclamante circa eventuali rapporti del direttore di gara con un calciatore della società Decima Mas ed evidenziati attraverso la produzione di una foto pubblicata su facebook ed allegata al ricorso, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello contiene a tutto il 30 giugno 2012 la s qualifica a carico del calciatore De Clò Giancarlo; a tutto il 15 febbraio 2012 la squalifica carico dei calciatori Palella Domenico e Sciarrone Alfio. Conferma per il resto gli impugnati provvedimenti. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto in motivazione. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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