COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.100/A A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/12/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Pol. Calcio Sicilia del 11/12/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 217/sgs54 del 15/12/2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.100/A A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/12/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Pol. Calcio Sicilia del 11/12/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 217/sgs54 del 15/12/2011 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Pro Calcio Ficarazzi a mezzo del suo procuratore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo indicata in oggetto, ritenendola illegittima e perciò meritevole di revoca o annullamento o, solo in subordine, di congrua riduzione. L’appellante, qui molto in sintesi, contesta che il sig. Monteleone Giovanni sia autore dei fatti addebitati. Disposta la comparizione del procuratore della reclamante per l’udienza odierna questi ha insistito ancora nei motivi di cui in ricorso chiedendone, conseguenzialmente, l’accoglimento. La Commissione, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il sig. Monteleone Giovanni, non iscritto in elenco, ma identificato dall’arbitro in quanto conosciuto personalmente, scavalcava la rete di recinzione e correva in direzione dell’arbitro con fare minaccioso, dopo avere cercato di estirpare la bandierina del calcio d’angolo, con evidente intento di aggredirlo, non riuscendovi perché veniva fermato dai dirigenti della società ospitante che provvedevano ad allontanarlo. In ragione di quanto sopra la sanzioni applicata dal giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati al sig.ri Monteleone Giovanni anche in ragione della specifica recidiva del comportamento posto in essere dallo stesso. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Regionale rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari ad €62,00
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