COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 106/A A.S.D. DUE TORRI (ME), avverso squalifica per 6 gare del calciatore Di Napoli Michele – Gara Eccellenza Due Torri / Taormina del 15/01/2012 – C.U. N° 270 del 19/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 106/A A.S.D. DUE TORRI (ME), avverso squalifica per 6 gare del calciatore Di Napoli Michele - Gara Eccellenza Due Torri / Taormina del 15/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Due Torri, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale. L'appellante, sentito in udienza come da richiesta, ritiene che la sanzione irrogata possa essere ridotta, tenuto conto che il calciatore non si è “intento a minacciare l'incolumità fisica del direttore di gara”, ma soltanto ha espresso una singola pur esagitata forma di protesta verbale. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, com’è noto anche alla Società appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore Di Napoli Michele all'atto della sua ammonizione si esprimeva in forma irriguardosa ed offensiva verso il direttore di gara, tentando di aggredirlo non riuscendo nel suo tentativo grazie al tempestivo ed efficace intervento dei compagni di squadra. Può allora rilevarsi che la sanzione irrogata, tenuto conto di quanto sopra attribuito al calciatore, appare equa e proporzionata, trattandosi tra l'altro di comportamento reiteratamente aggressivo, così non ravvisandosi l'opportunità della chiesta riduzione. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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