COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 119/A A.S.D. RANDAZZO CALCIO (CT), avverso squalifica fino al 15/05/2012 del calciatore D’Amico Daniele – Gara 1^ categoria Inessa / Randazzo del 15/01/2012 – C.U. N° 270 del 19/01/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 119/A
A.S.D. RANDAZZO CALCIO (CT), avverso squalifica fino al 15/05/2012 del calciatore D'Amico Daniele - Gara 1^ categoria Inessa / Randazzo del 15/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Randazzo, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante ritiene che la sanzione irrogata possa essere modificata in senso più favorevole al calciatore D'Amico Daniele, tenuto conto degli ottimi precedenti vantati dal predetto e del fatto che si è trattato di una “momentanea perdita di autocontrollo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto dal calciatore D'Amico Daniele, il quale, all'atto della sua prima ammonizione e poi della espulsione, si rendeva autore di comportamenti irriguardosi nei confronti del direttore di gara, tentando poi di colpirlo con un pugno non riuscendovi per l'intervento dei propri compagni.
Quanto all'entità della sanzione può rilevarsi che l'insieme dei comportamenti assunti dal calciatore D'Amico Daniele si è manifestato nell'unico contesto determinatosi a cagione delle proteste manifestate a seguito di una decisione arbitrale. Tutto ciò, pur tenendo conto del tentativo di violenza, induce ad una valutazione meglio dimensionata dei fatti, che di conseguenza comporta una pur contenuta riduzione della sanzione, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone contenersi al 15/04/2012 la squalifica a carico del calciatore D'Amico Daniele.
Senza addebito di tassa reclamo.
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