COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 122/A Società ASD WISSER Club (PA) avverso alla decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. 298/35 CALCIO A CINQUE DEL 02/02/2012 – Gara campionato Regionale Calcio a cinque del 21 gennaio 2012 ASD Wisser Club – Pol Dil. San Cataldo calcio 5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 122/A Società ASD WISSER Club (PA) avverso alla decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. 298/35 CALCIO A CINQUE DEL 02/02/2012 – Gara campionato Regionale Calcio a cinque del 21 gennaio 2012 ASD Wisser Club – Pol Dil. San Cataldo calcio 5 Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Aliotta Nicola, presidente della società ASD Wisser Club ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo regionale in merito alla ripetizione della gara del campionato regionale C1 di Calcio a Cinque richiedendo che la stessa venga assegnata “vinta” alla propria società non sussistendo alcuna causa di forza maggiore. In particolare, secondo il Presidente della società Wisser, nel proprio ricorso la consorella Pol. Dil. San Cataldo 5 non avrebbe evidenziato alcun blocco stradale ma semplicemente avrebbe evidenziato l’impossibilità a reperire rifornimento di propri mezzi esibendo una semplice disdetta di una società di noleggio minibus, concludendo che la dirigenza della società avversaria avrebbe potuto provvedere ad un eventuale noleggio presso società autorizzate o usufruire di mezzi pubblici. Questa Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti del reclamo proposto dalla Società San Cataldo 5 al Giudice Sportivo Regionale non può far altro che evidenziare che la società in parola, dopo aver ricevuto disdetta dalla ditta di noleggio bus, avvenuta proprio nella giornata della disputa della gara, ha immediatamente attivato tutte le procedure al fine di reperire il carburante necessario per raggiungere la città di Palermo interpellando ben 14 distributori di carburante nella zona. E’ inoltre opportuno infine evidenziare che, il territorio della Regione Siciliana nei giorni della protesta ed in particolare la Provincia di Caltanissetta, come per altro ampliamente pubblicizzato dai media nazionali e regionali, è stata interessata da blocchi stradali che non permettevano, in alcuni casi, il transito dei veicoli o comunque ne rallentavano il passaggio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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