COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 93 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Società Sportiva Amici Miei avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Ferri Andrea con una squalifica per tre gare. C.U. n. 37 del 19/01/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 93 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Società Sportiva Amici Miei avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Ferri Andrea con una squalifica per tre gare. C.U. n. 37 del 19/01/2012. Dopo essere stato espulso dal terreno di gioco, per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro rivolgendosi in maniera irriguardosa. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Amici Miei, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento del G.S. rispetto al fatto contestato. Infatti, secondo la reclamante, la frase contestata al proprio tesserato non può essere considerata offensiva e comunque il giocatore, dopo l’affermazione in questione, lasciava il terreno di gioco senza protestare. Inoltre la società,al fine di rimarcare l’eccessività della sanzione, cita una decisione di questa C.D. che confermava una squalifica per tre giornate di un giocatore reo di aver minacciato l’arbitro. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto nel referto gara. Questa C.D. ritenendo provata la condotta ascritta al tesserato in oggetto, conferma anche la sanzione applicata alla stessa. Difatti il G.S. ha sanzionato il giocatore con una squalifica per due giornate, così come previsto dal C.G.S. nei casi di condotta irriguardosa. A questa bisogna aggiungere l’ulteriore giornata che viene applicata automaticamente per l’espulsione dal campo. Pertanto la sanzione in questione appare assolutamente congrua rispetto alla condotta del giocatore, a nulla rilevando comparazioni fatte rispetto a comportamenti diversi e senza conoscere le carte processuali. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it