COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 93 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Società Sportiva Amici Miei avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Ferri Andrea con una squalifica per tre gare. C.U. n. 37 del 19/01/2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
93 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della Società Sportiva Amici Miei avverso la
decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Ferri Andrea con una squalifica per tre
gare. C.U. n. 37 del 19/01/2012.
Dopo essere stato espulso dal terreno di gioco, per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro
rivolgendosi in maniera irriguardosa. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre
giornate.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società Amici Miei, lamentandosi della
eccessiva severità del provvedimento del G.S. rispetto al fatto contestato. Infatti, secondo la
reclamante, la frase contestata al proprio tesserato non può essere considerata offensiva e
comunque il giocatore, dopo l’affermazione in questione, lasciava il terreno di gioco senza
protestare. Inoltre la società,al fine di rimarcare l’eccessività della sanzione, cita una decisione di
questa C.D. che confermava una squalifica per tre giornate di un giocatore reo di aver minacciato
l’arbitro. Chiede pertanto una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto nel referto gara.
Questa C.D. ritenendo provata la condotta ascritta al tesserato in oggetto, conferma anche la
sanzione applicata alla stessa. Difatti il G.S. ha sanzionato il giocatore con una squalifica per due
giornate, così come previsto dal C.G.S. nei casi di condotta irriguardosa. A questa bisogna
aggiungere l’ulteriore giornata che viene applicata automaticamente per l’espulsione dal campo.
Pertanto la sanzione in questione appare assolutamente congrua rispetto alla condotta del
giocatore, a nulla rilevando comparazioni fatte rispetto a comportamenti diversi e senza conoscere le
carte processuali.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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