COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 96 Stagione sportiva 2011-2012. Oggetto: (C.U. n. 30 del 18.01.2011) Reclamo della Società Centro Sportivo Livorno 9 avverso la decisione del Giudice Sportivo di Livorno, in ordine all’esito della gara disputata in data 17.12.2011 tra la stessa società e la soc. Venturina Calcio.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 96 Stagione sportiva 2011-2012. Oggetto: (C.U. n. 30 del 18.01.2011) Reclamo della Società Centro Sportivo Livorno 9 avverso la decisione del Giudice Sportivo di Livorno, in ordine all’esito della gara disputata in data 17.12.2011 tra la stessa società e la soc. Venturina Calcio. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 21.12.2012, nonché alla compagine avversaria soc. Venturina Calcio, la società Centro Sportivo Livorno 9 ha proposto reclamo avverso il provvedimento sull’esito-gara adottato dal Giudice Sportivo di Livorno, che qui integralmente si riporta: “Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 e visti gli atti dai quali risulta che la gara veniva sospesa al 25^ del primo tempo per sopraggiunta oscurità in quanto l’illuminazione dell’impianto non era funzionante, ed inoltre visto il fax della soc. Livorno 9 del 22.12.2011 con il quale si chiedeva all’E.N.E.L. spa una dichiarazione di interruzione del servizio elettrico teso a dimostrare la causa di forza maggiore, P.Q.M. si dispone di respingere il reclamo della soc. Livorno 9 in quanto non pervenuto entro il termine di 24 ore dalla disputa della gara ed inoltre si dispone la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0 alla società Venturina”. La reclamante chiede la riforma del provvedimento impugnato e la conseguente ripetizione della gara Centro Sportivo Livorno 9 – Venturina Calcio disputatasi il 17.12.2011, contestando la motivazione adotta dal Giudice Sportivo, sostenendo di non aver inviato alcuna richiesta di ricorso o di preannuncio, e di aver inviato, invero, alla società Enel (in data 19.12.2011 e non il 22.12.2011) una richiesta per il rilascio di una dichiarazione atta a dimostrare che l’interruzione del servizio elettrico si è verificata per cause non imputabili alla società. Rileva che la mancanza di energia elettrica (black out) del quartiere compreso tra via C. Cattaneo e via Masaccio, rispetto a via Montelungo e via dei Pensieri completamente illuminate, è stata verificata personalmente dall’arbitro, e che le informazioni assunte dal servizio guasti Enel avallano la mancanza di responsabilità della stessa società, come peraltro risulta dal fax inviato dalla società Enel alla reclamante in data 02.01.2012. Evidenzia, inoltre, come la decisione di sospendere l’incontro è stata presa dal D.g., dopo che quest’ultimo è venuto a conoscenza del periodo temporale (circa due ore) stimato dal personale Enel per la riattivazione del circuito d’illuminazione. Infine, presenta istanza di audizione, facendo presente l’errore in cui è incorso il Giudice Sportivo nel motivare il provvedimento impugnato, in quanto la normativa di riferimento (C.G.S.) non prevede l’obbligatorietà di presentare ricorso o l’invio di altra documentazione, salvo eventuali ulteriori richieste da parte degli Organi della Giustizia Sportiva, come riportato dall’art. 17 Titolo II del C.G.S. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, delibera quanto segue: - preliminarmente, occorre rilevare che la società reclamante ha rinunciato a partecipare ll’udienza di discussione del reclamo con lettera fax inviata in data 03.02.2012. Pertanto, il Collegio ai fini del decidere prenderà in esame solo gli elementi contenuti nel fascicolo di causa, prescindendo da gni ulteriore esame e/o valutazione di fatti che, ovviamente, la reclamante avrebbe potuto esporre in sede di udienza. Le argomentazioni difensive svolte dalla reclamante sono fondate, per cui il reclamo merita accoglimento. La motivazione con la quale il G.S. Livorno ha respinto il reclamo della società Livorno 9 appare erronea e non conforme alla normativa di riferimento, laddove “dispone di respingere il reclamo della soc. Livorno 9 in quanto non pervenuto (il preannuncio) entro il termine di 24 ore dalla disputa della gara”. Com’è noto, infatti, l’obbligo di preannuncio del reclamo viene disposto dalla normativa codicistica, a mente dell’art 46, comma 1, C.G.S., in caso di ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3, C.G.S. Nel caso di specie la gara in questione non è stata portata a termine, come indicato nel referto arbitrale, perché “sospesa dal D.g. per sopraggiunta oscurità, in quanto l'impianto d'illuminazione non era funzionante”. Circostanza questa che fa sì da escludere la suddetta fattispecie dal novero delle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 29, commi 2 e 3, 46 C.G.S., che disciplinano, come detto, i ricorsi avverso la “regolarità dello svolgimento delle gare”. Occorre rilevare, inoltre, che la società Livorno 9 non ha presentato, come dalla stessa dichiarato nel libello introduttivo del presente giudizio, alcuna richiesta di ricorso o di preannuncio di reclamo al Giudice di prime cure, né nel fascicolo di causa risulta sia stata fatta una richiesta in tal senso a norma del combinato disposto degli artt. 38-46 C.G.S. Il fax del 19.12.2011 con il quale la reclamante ha chiesto all’Enel una dichiarazione tesa a dimostrare l’evento fortuito, depositato presso la segreteria del G.S. Livorno in data 22.12.2011, non può assumere i crismi di un preannuncio di reclamo in quanto non vi è stata da parte delle reclamante alcuna precisa manifestazione di volontà spesa in tal senso. Per i motivi di cui sopra, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, anziché adottare una pronuncia di rito, procedere all'accertamento delle effettive responsabilità in ordine al mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione e se queste, quindi, fossero da addebitare alla Società ospitante. Accertamento che poteva essere compiuto agevolmente (la riserva di cui al C.U. n. 26 è stata infatti sciolta con il C.U. n. 30 del 18.01.2012) con l'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di causa, comprensiva sia del telefax del 19.12.2011 che della dichiarazione rilasciata in data 02.01.2012 dalla società Enel spa. Il Collegio, una volta accertati i profili di illegittimità del provvedimento impugnato, procede in forza dei poteri conferiti dall’art. 36 C.G.S. alla decisione sul merito. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta che la sospensione della gara è stata disposta dal Direttore di Gara perché l’impianto di illuminazione del campo sportivo non era funzionante e non essendo prevedibile, data la ipotizzata durata del guasto prevista dai tecnici Enel, che essa potesse concludersi prima del sopraggiungere dell’oscurità. La motivazione che il G.S. pone a base della decisione potrebbe far apparire ciò che in realtà non è, facendone conseguentemente discendere la responsabilità della società ospitante per il mancato funzionamento dell’impianto. Il referto arbitrale appare, infatti, scarno, generico e privo delle circostanze di fatto verificatesi prima e dopo l’accertamento del mancato funzionamento dell’impianto, potendo generare in chi legge e ‘valuta’ confusione interpretativa in ordine al rapporto di causalità-effetto. Tuttavia, la reclamante ha fornito ampia e adeguata dimostrazione sulla fortuità dell’evento, con la produzione del fax datato 02.01.2012, depositato presso la segreteria del G.S. Livorno in pari data, con il quale la società Enel Spa dichiarava che la zona via Montelungo – via Masaccio e via Cattaneo era interessata da un guasto dovuto a bassa tensione causato dal forte vento, che provocava l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica dalle ore 17,02 alle ore 18,17. In sostanza, l’impianto di illuminazione non è stato in grado di funzionare per un guasto al circuito di alimentazione che ha interessato la zona in cui è ubicato il campo sportivo, e non per un guasto dell’impianto stesso. Ciò consente di escludere da ogni relativa responsabilità la reclamante, quale società ospitante. P.Q.M. la C.D.T.T.: ⇒In riforma del provvedimento di cui al C.U. n. 30 del 18.01.2012, con il quale il Giudice Sportivo di Livorno ha comminato la perdita a tavolino 3-0 della gara disputata il 17.12.2011, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali tra Centro Sportivo Livorno 9 e Venturina Calcio, accoglie il reclamo proposto dalla società Centro Sportivo Livorno 9 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, disponendo la ripetizione della partita; ⇒Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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