F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di PIEFRANCESCO ULIVI –

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di PIEFRANCESCO ULIVI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Ulivi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2010/11, la conduzione tecnica, prima, della San Pio Mondragone e, poi, della Quarto figurando in qualità di allenatore nelle distinte delle gare disputate da entrambe le squadre peraltro in assenza di alcun tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012; - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. PIERFRANCESCO ULIVI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it