F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 14 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE PASQUALE MAURIELLO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DATATO 18.9.2008 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SA.MA.GOR (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 6/D del 7.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 10 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 14 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE PASQUALE MAURIELLO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DATATO 18.9.2008 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SA.MA.GOR (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 6/D del 7.9.2011) Con ricorso ai sensi dell’art. 47 C.G.S. del 9.7.2011 il calciatore Pasquale Mauriello chiedeva alla Commissione Tesseramenti, previa eventuale disapplicazione o annullamento delle clausole regolamentari e/o negoziali che impongono il vincolo sportivo nell’ordinamento della F.I.G.C., l’accertamento e la declaratoria di nullità, annullabilità, invalidità, illegittimità, inefficacia e risoluzione del vincolo sportivo tra esso istante e l’ASD Sa.Ma.Gor e per l’effetto disporsi lo svincolo dalla compagine sportiva, con l’adempimento degli ulteriori incombenti necessari al tesseramento e/o trasferimento ad altra società di suo gradimento. Il ricorrente deduceva in punto di fatto di avere stipulato il vincolo di tesseramento il 17.9.2009 con l’associazione ASD Sa.Ma.Gor., con sede in Latina, affiliata alla L.N.D. della F.I.G.C., ove ha svolto attività agonistica nella Stagione Sportiva 2010/2011, disputando nella prima squadra il Campionato di Prima Categoria. Epperò essendo stato frequentemente escluso dalla rosa dei titolari, aveva domandato alla società di essere liberato dal vincolo sportivo. La società Sa.Ma.Gor. non aveva aderito alla richiesta sul presupposto che a mente dell’art. 32 bis N.O.I.F. il diritto allo svicolo matura solo con il compimento del venticinquesimo anno di età. In diritto il ricorso era fondato su due motivi variamente articolati: illegittimità del vincolo sportivo per violazione di diritti costituzionali fondamentali e altresì nullità e invalidità del vincolo per la sua contrarietà a norme imperative e di ordine pubblico. Con decisione del 7.9.2011 la Commissione Tesseramenti rigettava il ricorso del Mauriello, ritenendo non sussistere la dedotta incompatibilità del vincolo sportivo come disciplinato dall’ordinamento federale e i principi fondamentali della Costituzione e del diritto statuale. Secondo il Giudice di prima istanza nell’ambito del settore dilettantistico il rapporto tra l’atleta e la singola associazione affiliata alla Federazione rappresenta l’espressione della autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi, che non può essere configurata come un rapportò contrattuale, mancando il connotato del contenuto patrimoniale della prestazione, presente in campo professionistico. In questi termini la presenza del vincolo sportivo pluriennale in ambito dilettantistico non rappresenta una limitazione della libera esplicazione dell’attività sportiva, né può ritenersi configgente con la libertà di associazione (e secondo il ricorrente di dissociazione) in quanto sull’atleta dilettante non grava un obbligo di prestazione, ma solo un vincolo pluriennale di esclusiva. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Mauriello denunciando la inottemperanza della Commissione Tesseramenti all’obbligo di motivazione in ordine al tema fondante del reclamo,avente ad oggetto la illegittimità del vincolo sportivo sotto il profilo della legalità costituzionale e di quella statuale, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica. Peraltro, al fine di far valere pienamente l’effetto devolutivo della impugnazione il ricorrente ha riproposto le argomentazioni svolte senza successo in primo grado, denunciando la illegittimità del vincolo sportivo, in quanto la norma di cui all’art. 32 N.O.I.F. deve ritenersi palesemente illegittima in presenza del precetto dell’art. 2 della Costituzione che tutela i diritti inviolabili della persona quale quelli sanciti dall’art.1 della legge 91/1981. Il vincolo peraltro contrasta con la libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione e che è espressione anche di un principio generale dell’ordinamento di recedere dalla associazione. Il vincolo contrasta anche con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, data la parzialità del trattamento riservato agli atleti professionisti per i quali il vincolo sportivo a tempo indeterminato è stato soppresso. Infine il ricorrente denuncia la illegittimità del vincolo fino al venticinquesimo anno di età, perché violerebbe il divieto di ogni discriminazione fondato sulla età, stabilito dall’art. 2 del Dlgs 9.7.2003 n. 216 di attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale che l’oggetto del giudizio è la dedotta illegittimità del vincolo sportivo, così come disciplinato dall’ordinamento federale, per il suo contrasto con la legalità costituzionale e statuale. In riferimento a tale oggetto le censure di omessa e/o insufficiente motivazione non hanno efficacia dirimente, dovendosi in questa sede, come mezzo al fine, giudicare in via esclusiva della correttezza del “decisum” in riferimento alla disciplina giuridica della fattispecie. Passando all’esame del merito del reclamo osserva il Collegio che il ricorrente ha chiesto: < previa eventuale disapplicazione o annullamento delle clausole regolamentari e/o negoziali che impongono il vincolo sportivo nell’ordinamento della F.I.G.C., dichiararsi la nullità, annullabilità, invalidità, illegittimità, inefficacia e risoluzione del vincolo sportivo tra l’atleta Pasquale Mauriello e l’associazione USD Sa.Ma.Gor e conseguentemente disporsi lo svincolo del calciatore, con l’adempimento degli ulteriori incombenti necessari a consentire il tesseramento e/o il trasferimento ad altra società >. .La domanda nei termini in cui viene proposta, pone una questione particolarmente delicata, e cioè il rapporto tra l’ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi, che vengono a confronto con quello statale, cioè l’ordinamento sportivo. Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 17.10.2003 n. 280 la quale nell’affermare che la normativa riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, chiarisce che esso è articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. In virtù di tale riconoscimento i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio della autonomia,salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico dello Stato di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il punto nodale di tale disciplina è costituito dal fatto che l’ordinamento sportivo in quanto autonomo è provvisto della capacità della normazione e quindi del potere delle federazioni di dettare regole e disposizioni al loro interno, con precetti che incidono nell’assetto dei rapporti endofederali. Nell’attuale contesto normativo la norma originaria e primaria è costituita dall’art. 6 dello Statuto del C.O.N.I., il quale prevede che è di competenza del Consiglio Nazionale stabilire i criteri generali sulla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti; e il Consiglio nell’ambito di tale direttiva, con deliberazione del 23.3.2003 ha previsto che gli Statuti e i Regolamenti Organici di ciascuna Federazione sportiva, devono stabilire la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo. Nel sistema normativo così delineato le Federazioni, nel rispetto del criterio della temporaneità, possono autonomamente regolamentare la durata del vincolo e le modalità di esercizio dello svincolo, anche in modo tale da derogare alle modalità di esercizio del recesso contemplate dal diritto statuale. L’art. 32 N.O.I.F. che disciplina il vincolo dell’atleta dilettante con la società sportiva di appartenenza, è quindi del tutto conforme ai canoni dell’ordinamento sportivo. Stando così le cose sul versante delle prerogative dell’ordinamento sportivo, si tratta ora di stabilire in riferimento alla domanda del ricorrente di risoluzione del vincolo sportivo per la nullità delle clausole regolamentari, in quale modo è concretamente possibile addivenire alla soluzione della presunta situazione di conflitto tra la disciplina sportiva in materia e l’ordinamento statale, che in quanto sovrano deve porsi come garante dei diritti fondamentali dell’individuo. Occorre anzitutto escludere, sul piano sistematico, che al Giudice Sportivo possa essere affidato un sindacato di legittimità della norma ordinamentale, in riferimento ai precetti costituzionali e alle leggi dello Stato. Le potestà normative ed amministrative di cui gode l’ordinamento sportivo, tra cui il potere di dettare regole vincolanti ai propri affiliati e tesserati, esclude in radice il potere del Giudice Sportivo di conoscere della illegittimità delle norme interne dell’ordinamento federale e per l’effetto disapplicare la norma illegittima, anche se questa comporta la lesione di diritti soggettivi e/o interessi legittimi. La dimostrazione della improponibilità di un intervento del Giudice Sportivo nella ipotesi di contrasto tra l’ordinamento sportivo e quello statale, risulta di immediata evidenza dalla stessa legge 280 del 2003 che ha istituzionalizzato a livello giuridico l’autonomia dell’ordinamento sportivo. In particolare l’art. 1 enuncia il principio che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Lo stesso articolo tuttavia, chiarisce che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. A queste situazioni giuridiche di rilevanza per l’ordinamento dello Stato provvede l’art. 3, secondo cui, esauriti i gradi della giustizia sportiva (c.d. pregiudizialità sportiva) ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti tra società, associazioni e atleti, ogni ulteriore controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive, non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Risulta evidente dunque dal contesto normativo in subiecta materia, che nel riparto della giurisdizione tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, che conserva la sua supremazia gerarchica quale ordinamento originario, il legislatore ha riservato al Giudice ordinario e al Giudice amministrativo la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi configgenti con l’ordinamento statale. Nella fattispecie dunque, la domanda del Mauriello di annullamento del vincolo sportivo, in quanto fondata sulla pretesa violazione del contenuto essenziale di diritti fondamentali, non può trovare tutela nell’ambito degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, dal momento che tale tutela, attesa la rilevanza esterna dell’interesse leso, è riservata in via esclusiva alle giurisdizioni statali. Il reclamo, pertanto, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, come sopra, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pasquale Mauriello e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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