COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.42 del 26.1.2012 (inibizione del dirigente LA TORRE Gaetano fino al 25/3/2012, squalifica del calciatore LA TORRE Giuseppe fino al 25/6/2016, squalifica del calciatore MAMONE Alessandro per TRE gare, squalifica del calciatore MARCHESE Domenico per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.42 del 26.1.2012 (inibizione del dirigente LA TORRE Gaetano fino al 25/3/2012, squalifica del calciatore LA TORRE Giuseppe fino al 25/6/2016, squalifica del calciatore MAMONE Alessandro per TRE gare, squalifica del calciatore MARCHESE Domenico per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che il rapporto arbitrale è assistito da presunzione di verità e che non è ammessa alcuna indagine istruttoria; ritenuto che la sanzione inflitta a calciatori Mammone Alessandro e Marchese Domenico deve essere ridotta a due giornate effettive di gara; che, per quanto attiene alla posizione del dirigente La Torre Gaetano e del calciatore La Torre Giuseppe è necessario sentire l’arbitro; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce le squalifiche dei calciatori MAMMONE Alessandro e MARCHESE Domenico a DUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società; - dispone, inoltre, la convocazione dell’arbitro per la seduta del 20 febbraio 2012.
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