COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.84 del Signor CAPUTO Rocco ( Soc. Grisolia Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.18 del 19.1.2012 (squalifica fino al 15/5/2012). RECLAMO n.85 del Signor CAMPAGNA Angelo ( Soc. Grisolia Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.18 del 19.1.2012 (squalifica fino al 30/4/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.84 del Signor CAPUTO Rocco ( Soc. Grisolia Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.18 del 19.1.2012 (squalifica fino al 15/5/2012). RECLAMO n.85 del Signor CAMPAGNA Angelo ( Soc. Grisolia Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.18 del 19.1.2012 (squalifica fino al 30/4/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -in via preliminare, che i due reclami in esame vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; CONSIDERATO che dal rapporto dei direttore di gara emerge: - che il calciatore Caputo Rocco, dopo l’espulsione, non solo si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro quanto ha tentato di colpirlo con schiaffi non riuscendovi per l’intervento di un dirigente della squadra avversaria; - che il calciatore Campagna Angelo, nella stessa circostanza, si è reso responsabile di comportamento gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara che ha tentato di colpire con schiaffi non riuscendovi per l’intervento di un dirigente della squadra avversaria; che il rapporto dell’arbitro è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara ai sensi dell’art.35 C.G.S.; che la richiesta di audizione di altri tesserati è inammissibile; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale son congrue ed adeguate ai fatti rispettivamente addebitati ai reclamanti; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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