COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PALOMONTE – GARA ATL. CONSILINUM I REAL PALOMONTE DEL 14.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PALOMONTE – GARA ATL. CONSILINUM I REAL PALOMONTE DEL 14.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo presidente, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. La reclamante si è opposta, con il proprio atto, alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore Fornataro Vito Danilo. Invero, dalla lettura del referto di gara e dalle controdeduzioni della reclamante, rese in sede di audizione, è emerso che, sebbene il comportamento del tesserato Fornataro Vito Danilo si appalesi meritevole di censura, tuttavia non si riscontrano nei fatti addebitatigli elementi di condotta violenta. Ritiene, quindi, questa C.D.T. di dover inquadrare le responsabiltà del tesserato nei limiti della condotta ingiuriosa, valutando di dover ridimensionare la squalifica a suo carico a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Real Palomonte, riducendo a cinque giornate di gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fornataro Vito Danilo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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