COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 127/A A.S.D. AUDACE CITTA’ DI MONREALE (PA), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, ammenda € 150,00 – Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d’Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 127/A A.S.D. AUDACE CITTA' DI MONREALE (PA), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, ammenda € 150,00 - Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d'Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Audace Città di Monreale, in persona del Presidente pro tempore, chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate a suo carico e sopra indicate, sostenendo, qui molto in sintesi, di non avere alcuna responsabilità in ordine ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere anzitempo la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al 15° del secondo tempo, subito dopo l'ammonizione di un calciatore dell'Audace Città di Monreale, si formava un gruppo di calciatori di entrambe le squadre contendenti, che si scambiavano offese, minacce e spintoni. Adottati due provvedimenti di espulsione ne scaturiva una “gazzarra generale ove intervenivano anche i calciatori e i dirigenti delle panchine” a seguito della quale, dopo diversi minuti, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara. Appare pertanto evidente la responsabilità della Società appellante e condivisibile la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto dalla Società Audace Città di Monreale; Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it