COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 129/A AICS CALCIO MESSINA (ME) avverso ammenda di € 80,00; squalifica per due gare calciatrice Giacobbe Silvia e squalifica per una gara calciatrici Ciarmoli Claudia e Venuti Maria – Gara Serie C Femminile AICS Calcio Messina / ASD Conca D’Oro del 05/02/2012 – Comunicato Ufficiale 311/21CF del 08/02/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 129/A
AICS CALCIO MESSINA (ME) avverso ammenda di € 80,00; squalifica per due gare calciatrice Giacobbe Silvia e squalifica per una gara calciatrici Ciarmoli Claudia e Venuti Maria – Gara Serie C Femminile AICS Calcio Messina / ASD Conca D’Oro del 05/02/2012 – Comunicato Ufficiale 311/21CF del 08/02/2012.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la società AICS Calcio Messina in persona del suo Presidente il quale contesta i fatti addebitati.
Preliminarmente ad ogni decisione il proposto gravame, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.a), deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa all’impugnazione delle squalifiche a carico delle calciatrici.
Nel merito la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l’art. 35 comma 2.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro e a quello del commissario di campo designato in ordine al comportamento dei sostenitori relativamente ai fatti posti in essere da questi ed accaduti in loro presenza.
In particolare da detti rapporti si evince che al termine della gara alcuni tifosi dell’AICS Messina entravano nello spiazzo antistante gli spogliatoi e minacciavano le giocatrici della società ospite.
Ciò posto il reclamo non appare accoglibile in quanto la sanzione applicate dal giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati alla società AICS Calcio Messina
P.Q.M
Rigetta il reclamo per ciò che riguarda la sanzione dell’ammenda e dichiara lo stesso inammissibile per il resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00.
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