COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/Ter del 13.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO – POZZO DISPUTATA A SAN MARCO IL 22.01.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.076 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 25.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €. 500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/Ter del 13.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO - POZZO DISPUTATA A SAN MARCO IL 22.01.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.076 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 25.01.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €. 500,00. Ha pronunciato, nella riunione del giorno 09 febbraio 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara, né la società reclamante, seppur regolarmente convocati. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara nel suo rapporto, agli atti presso questa Commissione, ha riportato con chiarezza le frasi discriminatorie rivolte al suo indirizzo dai sostenitori della società Pozzo. Peraltro le contestazioni fatte nel reclamo presentato dalla stessa società, circa la non configurabilità di frasi a sfondo razzista, non giustificano la non sanzionabilità delle medesime in quanto l’art. 11 del C.G.S. fa riferimento quale illecito disciplinare ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offese non solo di razza, colore, religione, ma anche di origini territoriali o etnica. La sanzione minimale per tali illeciti e di €. 500,00. Tutto ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. alla società Pozzo 1985 appare equa e commisurata ai fatti addebitati. P.Q.M. Delibera di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Pozzo 1985. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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