F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE IODICE (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 NOIF E 8, COMMA 6, C.G.S. (NOTA N. 1725/970 PF 10-11/AM/MA DEL 26.9.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE IODICE (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 94 NOIF E 8, COMMA 6, C.G.S. (NOTA N. 1725/970 PF 10-11/AM/MA DEL 26.9.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011) Con il provvedimento del 17.11.2011, pubblicato nel Com. Uff. n. 39/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale ha giudicato in merito al deferimento dei signori Piero Braglia, Vincenzo D’Addario e Giuseppe Iodice. All’epoca dei fatti i primi due erano rispettivamente allenatore e presidente del Consiglio di Amministrazione della società Taranto calcio, mentre il terzo si sarebbe dichiarato direttore generale della stessa società, ma in realtà ricopriva al tempo la carica di segretario generale. Con atto del 26.9.2011, la Procura Federale ha deferito l’allenatore e i due dirigenti del Taranto per aver stipulato un accordo occulto, inerente le prestazioni sportive da fornire da parte dell’allenatore Braglia. Risulta infatti accertato che tale accordo sia stato raggiunto durante un incontro avvenuto in un ristorante di Valmontone (RM) il giorno 5.7.2009, e che nella stessa occasione sia stato corrisposto un compenso, poi integrato successivamente fino a raggiungere la cifra di € 90.000,00. L’allenatore Piero Braglia era stato effettivamente ingaggiato dalla società Taranto con regolare contratto, come appare dettagliatamente descritto nell’atto di deferimento della Procura Federale del 26.9.2011 (p. 4). Stipulato il contratto in data 29.7.2009 e pattuito il pagamento di una somma diversa da quella occultamente già versata all’allenatore, la società ha poi deciso di risolvere il rapporto il 22 settembre seguente, ma non ha corrisposto all’allenatore gli stipendi mensili come previsto dal contratto. Dopo la risoluzione, il 7.10.2009, Piero Braglia è ricorso al Collegio Arbitrale presso la L.I.C.P. per ottenere il versamento delle mensilità relative al periodo di costanza del rapporto. A questo punto la società Taranto ha replicato, (con memoria del 18.10.2009), rivelando l’esistenza dell’accordo occulto e del conseguente versamento. Il fatto illecito rilevato dalla Procura Federale consiste dunque nella violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 94 N.O.I.F. e art. 8 comma 6 C.G.S.: la società, i signori D’Addario e Iodice, nonché l’allenatore Braglia avrebbero infatti stipulato un accordo occulto per un importo ulteriore rispetto a quello previsto dal contratto n. 0902MV1125, siglato ufficialmente. Nel Com. Uff. n. 39 del 17.11.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha disposto l’applicazione della sanzione di € 20.000,00 di ammenda e l’inibizione di 4 mesi per il signor D’Addario; di € 90.000,00 di ammenda per la società Taranto Sport; dell’inibizione di 6 mesi per il signor Giuseppe Iodice. Ha invece rinviato gli atti alla Procura Federale per quanto attiene alla posizione del signor Piero Braglia, dichiarando la propria incompetenza. Contro questa sentenza ha presentato ricorso il signor Giuseppe Iodice. Nel ricorso egli contesta l’attribuzione di un ruolo di carattere decisionale all’interno della società Taranto, facendo leva sulla qualificazione di “sedicente direttore generale” che compare nella sentenza appellata. Articola tali argomentazioni in diversi modi, richiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza appellata. Il procuratore dello Iodice, avvocato Aita, presente all’udienza del 1.12.2011 di fronte a questa C.G.F., illustra ampiamente il contenuto del ricorso. Sottolinea che la motivazione della C.D.N. è carente nella qualificazione del comportamento illecito addebitato al signor Iodice, concentrando le proprie osservazioni sulla società Taranto e sulla persona del signor D’Addario. Ricorda quanto sostenuto nella memoria difensiva, in particolare per quanto riguarda la posizione particolare di Iodice, il quale si sarebbe qualificato “direttore generale” della società a distanza di un anno dallo svolgimento dei fatti; nella sua reale qualità di segretario generale, invece, non disponeva di alcun potere decisionale ma si limitava ad assistere alle decisioni che venivano prese da altri dirigenti della società. La funzione di Iodice si sarebbe insomma limitata alla materiale consegna degli assegni all’allenatore Braglia. L’imputazione a Iodice scaturirebbe dunque, secondo la difesa, dalla dichiarazione puramente personale resa da Iodice durante la fase istruttoria, quando egli ha espresso il suo parere sulla natura della dazione degli assegni, che riteneva essere trasmessi come compenso irregolare all’allenatore. Ma la sua opinione non sarebbe stata fondata su alcun dato certo di conoscenza, giacché il suo ruolo nella società non gli consentiva di averne. Conclude perciò l’avv. Aita che Iodice sarebbe del tutto estraneo alla dinamica dell’accordo illecito tra le parti. Chiede dunque il proscioglimento del suo assistito. In via subordinata rileva l’incongruità della sanzione in confronto con quanto irrogato agli altri dirigenti coinvolti. Il rappresentante della Procura Federale, anch’egli presente all’udienza, rileva che la qualifica attribuita al deferito non è influente sulla qualificazione dei comportamenti illeciti che gli sono stati addebitati. Chiede la conferma della decisione di primo grado. La C.G.F. osserva che, ai fini della determinazione della colpevolezza, la qualifica societaria dello Iodice non è rilevante. Rileva piuttosto la ricostruzione del fatto, che è accertato e non contestato dalla difesa: fatto che integra senza alcun dubbio un atto illecito. La partecipazione dello Iodice a questo atto, con piena coscienza del suo carattere illecito, è parimenti indiscussa e giustifica ampiamente la decisione della C.D.N.. In particolare, di fronte al Collegio arbitrale chiamato a decidere sulla richiesta dell’allenatore Braglia che ha portato alla luce l’illecito, Iodice qualifica la natura della dazione di € 90.000,00, dimostrando così di essere edotto dell’operazione in corso, anche se non si trovava all’origine della decisione assunta. D’altra parte, questa C.G.F. ritiene di dover riconsiderare la misura della sanzione irrogata, che al confronto con il periodo di inibizione inflitto al dirigente della società che può considerarsi all’origine dell’illecito, appare eccessiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Iodice, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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