F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 4) RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012
4) RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)
Con nota, pervenuta via fax il 2.12.2011, il signor Massimo Ganci, calciatore tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l., di Frosinone, ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 6 giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “perché alzandosi dalla panchina, al termine della gara, raggiungeva l’arbitro spintonandolo due volte con le mani sul petto, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive (calc. sost.)”. Con memoria pervenuta nei termini, il tesserato ha esposto i propri motivi di censura avverso l’impugnata decisione, allegando, a riprova di talune sue asserzioni, documentazione fotografica e un articolo giornalistico. In particolare, il signor Ganci, premesso il suo convincimento che la sanzione di cui è oggi cognizione sarebbe “immotivata, ingiustificata e comunque eccessiva in relazione ai reali accadimenti”, deduce che la realtà fattuale smentirebbe la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, definita “lacunosa, parziale ed omissiva” di accadimenti (diversi) idonei ad escludere o mitigare la responsabilità del calciatore. Invoca, quale circostanza attenuante – se non addirittura esimente – la grande tensione emotiva determinata dallo stesso direttore di gara che aveva, nell’ultima parte della partita, espulso tre giocatori della squadra ciociara; fatto, questo, che aveva determinato, al termine della stessa, che “non solo l’odierno esponente ma gran parte della squadra ed alcuni dirigenti…accerchiassero l’arbitro per chiedere spiegazioni in ordine alle decisioni assunte nel corso della gara, ritenute…oltremodo vessatorie per il Frosinone Calcio”. Nega, in ogni caso, non solo di aver spinto l’arbitro ma addirittura la sussistenza di qualsiasi contatto fisico, nonché di aver profferito parole ingiuriose ed irriguardose nei suoi confronti. Adduce, da ultimo, il suo sincero pentimento e chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una sua riduzione. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del dott. Matteo Sperduti, su delega dell’avv. Alessandro Calcagno, rappresentante del giocatore reclamante. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, in primo luogo ritiene inammissibile la richiesta di prendere cognizione di immagini fotografiche (peraltro prive di qualsiasi utilità alla comprensione di quanto dedotto) e dell’articolo giornalistico (non contenente alcun elemento di rilievo) poiché, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., queste possono trovare ingresso, tra il materiale istruttorio e probatorio, solo nelle limitate ed eccezionali circostanze ivi espressamente contemplate, diverse da quella oggi scrutinata. A questo fine, premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come, anche nell’ipotesi di voler privare il referto che precede della sua natura di atto pienamente fidefaciente, esso trovi indiscussa conferma nella relazione del collaboratore della Procura Federale (che parla di insulti e spinte all’ufficiale di gara, alle quali lo stesso aveva cercato di far scudo) e da quanto asserito dalla difesa del giocatore che tenta, in modo palesemente non credibile, di accreditare la tesi di una “ritrasmissione” sul corpo del direttore di gara di spinte altrui ricevute dal Ganci e da questi, incolpevolmente, riversate sull’arbitro. Ciò posto, la Corte ritiene che la condotta imputata al signor Ganci sia ampiamente provata, meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata, e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità degli accadimenti. Assume l’arbitro di aver espulso il reclamante perché, al termine della gara costui, dopo essersi alzato dalla panchina (ove si trovava perché sostituito) ed entrato sul terreno di gioco, lo aveva spinto per ben due volte poggiandogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare e insultandolo ripetutamente. La difesa del calciatore offre, invece, una ricostruzione dell’evento che, pur con serena valutazione, appare francamente non sostenibile, sia per quanto attiene alla dinamica dei fatti che alle argomentazioni giuridiche presentate a sostegno di una tesi che, a tutta evidenza, non può essere condivisa. Reputa, a tal fine, la Corte che il comportamento tenuto dal signor Ganci non sia riprovevole per aver tenuto, come addotto dalla difesa, un atteggiamento ingiurioso e irriguardoso ma di aver posto in essere un vero e proprio atto di violenza fisica – accompagnato da gravi espressioni oltraggiose – nei confronti del direttore di gara: fattispecie inquadrabile nella previsione di cui all’art. 19, punto 4 lettera d) C.G.S. con sanzione edittale superiore a quella effettivamente irrogata, per la ipotizzabile concessione di attenuanti in relazione alla particolare e generalizzata tensione in campo, cui gli stessi dirigenti hanno fattivamente contribuito. Di certo, poggiare le mani addosso al direttore di gara, spintonarlo ed offenderlo non può essere ricondotto, come preteso, nell’alveo di una mera condotta ingiuriosa ma va qualificato come comportamento violento di non tenue gravità, avente ad oggetto un ufficiale di gara reo, secondo la chiara prospettazione difensiva, solo di limitata esperienza e di aver adottato non gradite decisioni tecniche. Né può trovare ingresso, perché indimostrata e non concretizzatasi con in equivoci comportamenti concludenti, la dichiara resipiscenza del calciatore. Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Ganci, offensiva e sicuramente violenta, nei confronti del direttore di gara, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dal calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Massimo Ganci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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