F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 6) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/ BASSANO V. DEL 30.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV dell’1.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 6) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE SIG. DI MEO GIUSEPPE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/ BASSANO V. DEL 30.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV dell’1.12.2011) Il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive inflitta all’allenatore signor Giuseppe Di Meo, seguito gara Andria Bat/Bassano Virtus del 30.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV del 1.12.2011) per reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso). Il ricorrente ritiene la sanzione comminata eccessiva e spropositata, considerando il comportamento del Di Meo non più che irriguardoso nei confronti dell’arbitro e a tal proposito mette in evidenza precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi. Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata. La Corte, esaminato il referto arbitrale che costituisce comunque prova privilegiata, e udita la parte, rileva il comportamento del Di Meo durante la gara duramente offensivo e reiterato nei confronti dell’arbitro e che non sussiste alcuna condizione paragonabile a precedenti decisioni di questa Corte che possa alterare la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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