F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 4) RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 26.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 4) RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 26.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all’allenatore professionista di prima categoria, tesserato in favore della S.S.C. Napoli S.p.A., Walter Mazzarri la sanzione della ammonizione con diffida ed ammenda di € 8.000,00 per “avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, indirizzato alla tifoseria avversaria un plateale gesto provocatorio; recidivo, infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.” La sanzione muove, infatti, da quanto esposto negli atti ufficiali di gara dai collaboratori della Procura Federale. In detto ambito, i citati collaboratori danno espressamente conto della circostanza per cui il censurato comportamento del signor Mazzarri non è stato rilevato dal Quarto Ufficiale di gara. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il signor Mazzarri preliminarmente affermando la incompetenza della Procura Federale a segnalare la contestata violazione, quindi nel merito contestando la ricostruzione della propria condotta quale operata dal collaboratore della Procura Federale e dallo stesso primo giudice. Ha osservato inoltre l’inesistenza di recidiva ed affermato, da ultimo, la sperequazione della sanzione stessa. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte di Giustizia Federale, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere il reclamo e quindi di annullare la sanzione irrogata al signor Mazzarri. E’ al riguardo decisiva la ritenuta fondatezza del denunciato profilo di incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare. Soccorre sul punto la formulazione dell’art. 35 C.G.S. il quale al comma 1.1 stabilisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, così circoscrivendo a detti atti l’attitudine e l’idoneità ad avviare direttamente l’iter sanzionatorio disciplinare, con conseguente esclusione, ai fini di che trattasi, della relazione del collaboratore della Procura Federale. Ne è conferma il disposto del successivo comma 1.3 del medesimo art. 35, a mente del quale il Procuratore Federale può far pervenire (direttamente) riservate segnalazioni al Giudice Sportivo con esclusivo riguardo “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro…”, il che non è nella presente fattispecie. Devesi conseguentemente affermare la mancanza di legittimazione del rappresentante della Procura Federale alla refertazione finalizzata all’avvio dell’iter disciplinare, con conseguente rimessione degli atti alla stessa Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale deferimento dell’odierno reclamante Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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