F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 2) RICORSO DELL’A.C. CASALMAIOCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALMAIOCCO/U.S.D. VIGNATE DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 2) RICORSO DELL’A.C. CASALMAIOCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALMAIOCCO/U.S.D. VIGNATE DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011) Il ricorso in epigrafe indicato ha per oggetto una pronuncia con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'esercizio della sua competenza prevista dall'art. 29.1, terza parte, C.G.S. "per i campionati e le competizioni di livello territoriale", aveva ripristinato, accogliendo una impugnazione proposta contro la decisione del Giudice Sportivo di prima istanza, il risultato ottenuto sul terreno di gara dalle due compagini. E' da tener presente che la Corte di Giustizia Federale, a norma del successivo art. 3 l.1, è Giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali solo su ricorso del Presidente Federale. Alla luce delle predette disposizioni pare, pertanto, evidente ed indubbia la inammissibilità del ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Casalmaiocco di Casalmaiocco (Lodi). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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