F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL CALCIATORE DE TOMA GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/ IRSINESE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL CALCIATORE DE TOMA GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/ IRSINESE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011) Con atto del 19.12.2011 il calciatore De Toma Giovanni Battista impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Federale il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale in relazione alla gara Nardò Calcio/Irsinese svoltasi il 4.12.2011 infliggeva la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gioco poiché “espulso per somma di ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava la mano sulla spalla del Direttore di gara spingendolo e rivolgendogli espressioni gravemente offensive e minacciose”. Il ricorrente a sostegno del gravame pur riconoscendo la condotta nella sua materialità, riteneva eccessivamente severa la conseguente sanzione irrogata atteso che la fattispecie doveva essere rubricata nell’ambito della condotta irriguardosa e/o ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara . Il calciatore, peraltro, negava recisamente di aver assunto un comportamento minaccioso e, pertanto, anche ritenendo applicabile al caso di specie, l’istituto della continuazione, chiedeva una riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica. Il ricorso deve essere respinto. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Arbitro. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente in relazione alle distinte condotte poste in essere dal tesserato non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni De Toma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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