F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 8) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JODI SACCO SEGUITO GARA NAVIGLIO TREZZANO/ ALBESE CALCIO DELL’8.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 8) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JODI SACCO SEGUITO GARA NAVIGLIO TREZZANO/ ALBESE CALCIO DELL’8.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011) A seguito del ricorso proposto dalla ASD Albese Calcio, avverso la in epigrafe questa Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 9.12.2011 irrogava a carico di Jodi Sacco la sanzione della squalifica per 5 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “espulso per avere rivolto ad un calciatore avversario espressioni dal contenuto estremamente triviale, alla notifica del provvedimento disciplinare, superati i tentativi dei compagni di squadra di trattenerlo, raggiungeva l’arbitro e, puntandogli la mano sul petto, gli ingiungeva con fare minaccioso di adottare analogo provvedimento nei confronti di altro calciatore. Nell’abbandonare il terreno di gioco si rivolgeva ai calciatori avversari con tono minaccioso ” Preso atto che nel reclamo si censura la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice Sportivo ha interpretato e valutato in senso eccessivamente severo quanto accaduto in campo e riportato nel referto dell’arbitro. Considerato che i fatti risultanti dal procedimento configurano le ipotesi previste nell’articolo 19 n. 4 a) e d) C.G.S. e quindi la sanzione inflitta al calciatore Sacco risulta addirittura inferiore al minimo edittale. Ritenuto in definitiva che la decisione del Giudice Sportivo è conforme alle risultanze processuali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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