F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 4) RICORSO DEL SIG. DEDEJ ADRIAN (PRESIDENTE A.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI DAL 26.09.2011) AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE); – DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ ACQUANERA COMOLLO NOVI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO SPORTIVO – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 LETT. A PUNTI 5 E 6 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, COMMA 4 E 18, COMMA 1, LETT. G), H), I) L) C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AI PRESIDENTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO (N°. 3129/186 PF 11- 12/SP/AM/MA DEL 18.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 4) RICORSO DEL SIG. DEDEJ ADRIAN (PRESIDENTE A.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI DAL 26.09.2011) AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE); - DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ ACQUANERA COMOLLO NOVI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO SPORTIVO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 LETT. A PUNTI 5 E 6 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, COMMA 4 E 18, COMMA 1, LETT. G), H), I) L) C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AI PRESIDENTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO (N°. 3129/186 PF 11- 12/SP/AM/MA DEL 18.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011) Con atto spedito in data 17.12.2011, il sig. Dedej Adrian, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acquanera Comollo Novi, ha manifestato la propria intenzione di proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 3 a carico del Dedej, e la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, a carico della Società A.S.D. Acquanera Comollo Novi. Il ricorso in epigrafe risulta inammissibile per le seguenti ragioni. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011) avrebbe dovuto essere impugnata secondo le modalità di cui al Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011 ovvero mediante deposito presso la Segreteria di questa Corte, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della predetta decisione, dei motivi di gravame ovvero della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali. Nel caso che ci occupa, invece, il sig. Dedej Adrian, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acquanera Comollo Novi, si è limitato, con atto spedito, a mezzo fax, in data 17.12.2011 (anziché depositato presso la Segreteria di questa Corte), a manifestare la propria intenzione di proporre ricorso avverso la decisione, più sopra indicata, ma senza formulare esplicita richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali; a ciò, si aggiunga che il predetto “preannuncio di reclamo” non è stato accompagnato dalla relativa tassa né comunicato alla controparte (nel caso di specie, la Procura Federale), per come, invece, espressamente previsto dal Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Dedej Adrian. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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