COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di TRE punti in classifica e ammenda di € 60,00 - Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA che nella seduta del 30/1/2012 veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per l’odierna seduta; preso atto che l’arbitro ha comunicato di non poter essere presente per motivi di lavoro; dispone una nuova convocazione del direttore di gara per la seduta del 5/3/2012; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 5 MARZO 2012.
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