COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.89 della Società AS REAL CARIATI

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.89 della Società AS REAL CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.26 SGS del 2/2/2012(punizione sportiva della perdita della gara Real Cariati –Interlogos Campuscalabria del 29/1/2012 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda € 200,00,inibizione del dirigente accompagnatore CALIGIURI Roberto fino al 2/2/2015, squalifica del calciatore CURIA Giuseppe per OTTO giornate effettive, squalifica del calciatore BRUNETTI Vincenzo per TRE giornate effettive, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente RUSSO Raffaele fino al 29/3/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato, preliminarmente,che non risulta agli atti la trasmissione del reclamo da parte della AS Real Cariati alla controinteressata Società Interlagos Campuscalabria per la punizione sportiva della perdita della gara; considerato, altresì,ferma detta causa di inammissibilità del gravame proposto; che, in ogni caso, il referto arbitrale indica con estrema precisione tutti i fatti accaduti che hanno visto protagonisti i dirigenti inibiti ed i calciatori squalificati; oltre che la società sanzionata; P.Q.M. -dichiara il reclamo inammissibile relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara Real Cariati –Interlogos Campuscalabria del 29/1/2012 con il punteggio di 0 - 3; - rigetta per il resto e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it