COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.89 della Società AS REAL CARIATI
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.89 della Società AS REAL CARIATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.26
SGS del 2/2/2012(punizione sportiva della perdita della gara Real Cariati –Interlogos Campuscalabria del 29/1/2012 con il
punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda € 200,00,inibizione del dirigente accompagnatore
CALIGIURI Roberto fino al 2/2/2015, squalifica del calciatore CURIA Giuseppe per OTTO giornate effettive, squalifica del
calciatore BRUNETTI Vincenzo per TRE giornate effettive, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente RUSSO Raffaele
fino al 29/3/2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato, preliminarmente,che non risulta agli atti la trasmissione del reclamo da parte della AS Real Cariati alla controinteressata
Società Interlagos Campuscalabria per la punizione sportiva della perdita della gara;
considerato, altresì,ferma detta causa di inammissibilità del gravame proposto;
che, in ogni caso, il referto arbitrale indica con estrema precisione tutti i fatti accaduti che hanno visto protagonisti i dirigenti inibiti ed
i calciatori squalificati; oltre che la società sanzionata;
P.Q.M.
-dichiara il reclamo inammissibile relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara Real Cariati –Interlogos
Campuscalabria del 29/1/2012 con il punteggio di 0 - 3;
- rigetta per il resto e dispone incamerarsi la tassa.