COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.90 della Società A.C. NUOVA VALLE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.90 della Società A.C. NUOVA VALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.35 del 26.1.2012 (ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore GIAMPA’ Gregorio fino al 23/1/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che il referto arbitrale indica con estrema precisione tutti i fatti accaduti che hanno visto protagonista il calciatore Gregorio Giampà; che la sanzione appare eccessiva soprattutto in riferimento ai due comportamenti sanzionati; infatti il lancio di sabbia può essere considerato quale atto di modestia violenza contro l’arbitro senza conseguenze; che non vi sono motivi validi per riformare il punto di cui all’ammenda; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore GIAMPA’ Gregorio fino al 30 SETTEMBRE 2012; conferma l’ammenda di € 100,00; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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