COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.90 della Società A.C. NUOVA VALLE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.90 della Società A.C. NUOVA VALLE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.35 del
26.1.2012 (ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore GIAMPA’ Gregorio fino al 23/1/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il referto arbitrale indica con estrema precisione tutti i fatti accaduti che hanno visto protagonista il calciatore
Gregorio Giampà;
che la sanzione appare eccessiva soprattutto in riferimento ai due comportamenti sanzionati; infatti il lancio di sabbia può essere
considerato quale atto di modestia violenza contro l’arbitro senza conseguenze;
che non vi sono motivi validi per riformare il punto di cui all’ammenda;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore GIAMPA’ Gregorio fino al 30 SETTEMBRE 2012;
conferma l’ammenda di € 100,00;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.