COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA CRAL FINCANTIERI STABIA – JUVE TERTULLIANO DEL 11/2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA CRAL FINCANTIERI STABIA – JUVE TERTULLIANO DEL 11/2/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 75 del 19/2/2012, letto il referto arbitrale, preliminarmente rileva l’assenza della F.P., nonostante la rituale richiesta; inoltre, sentito l’arbitro, rileva che al 17’ del secondo tempo il calciatore n. 4, Giovanni Bava, della società Juve Tertulliano colpiva al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e determinando in questi una copiosa fuori uscita di sangue. Successivamente, anche il n. 20 Antonio Chiaiese della società Juve Tertulliano interveniva e colpiva altri tesserati della società ospitante. Pertanto anche se inizialmente i tesserati della società Cral Fincantieri Stabia si fossero limitati solo a difendersi, in un secondo momento anche questi si determinavano a colpire con violenza i calciatori avversari. Quindi l’arbitro decretava la sospensione della gara non ravvisando più le condizioni affinché la gara potesse proseguire senza ulteriori scontri, nonostante i suoi tentativi di sedare gli animi. Considerato che gli accadimenti così come verificatesi sono da addebitare ad entrambe le società e che, come riportato dall’arbitro, tre tesserati della società ospitante erano costretti a rivolgersi al pronto soccorso del vicino Ospedale in quanto copiosamente sanguinanti; tanto premesso, letti gli art. 4 e 17 del C.G.S., DELIBERA di infliggere ad entrambe le società, Cral Fincantieri Stabia e Juve Tertulliano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; infligge, altresì, alla società Juve Tertulliano l’ammenda di € 400.00, considerate le conseguenze della gravità degli scontri perpetrati ai danni dei tesserati avversari; infligge alla società Cral Fincantieri Stabia l’ammenda di € 250.00, vista la partecipazione a rissa dei propri tesserati che ha determinato la definitiva sospensione della gara. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rinvia alla camicia di gara.
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