COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA KARMA – PARCO AQUILONE DEL 21/1/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012
Delibere del Giudice Sportivo
GARA KARMA – PARCO AQUILONE DEL 21/1/2012
Il GST sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 70 del 26 gennaio 2012, letto il referto arbitrale, preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica, nonostante la rituale richiesta; inoltre, sentito l’arbitro e sentiti i commissari di campo, rileva che al 35’ del secondo tempo a seguito della
decisione tecnica del d.d.g. di espellere alcuni giocatori della società Karma, l’arbitro si vedeva in breve accerchiato da tutti i componenti della stessa, compresi i calciatori occupanti la panchina, data la vicinanza del punto dove avvenivano i fatti. Successivamente veniva colpito ripetutamente al polpaccio, al fianco e dietro la schiena, fino a quando non veniva raggiunto dai commissari di campo che riuscivano, dopo aver chiamato le FF.OO., puntualmente giunte sul posto, a mettere in sicurezza l’arbitro nel proprio spogliatoio. Questo G.S.T. ritiene che i fatti di violenza e le condizioni
determinatesi, erano tali da non garantire il corretto proseguo della gara, in quanto l’arbitro non era
più nelle condizioni psico-fisiche per poterla riprendere, nonostante la presenza dei commissari di
campo e delle FF.OO. P.Q.M., in applicazione degli artt. 4 e 17 del C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla società Karma la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. e l’ammenda di € 350.00. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rinvia alla camicia di gara.