COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 76. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ARSENAL 2007 – GARA ARSENAL 2007 / VALLE 2005 DEL 12.02.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 76. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ARSENAL 2007 – GARA ARSENAL 2007 / VALLE 2005 DEL 12.02.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva: in via preliminare rilevasi l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Petrone Vincenzo, pubblicata sul C.U. n. 75 del 16.02.2012, fino al 13.03.2012. Invero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, le inibizioni a carico di dirigenti, o le squalifiche a carico di tecnici e massaggiatori, fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. In merito poi, alla seconda doglianza, relativa alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Mariano Cristian, questa C.D.T. rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, l’arbitro ha descritto in modo chiaro ed inequivocabile il gesto antisportivo, nonché violento, tenuto da parte del nominato calciatore nei confronti di un avversario e del direttore di gara. Deve prendersi atto che, nella circostanza, il calciatore in questione è stato autore di un fallo particolarmente duro ed intenzionale, ai danni di un calciatore avversario, con obiettivo pericolo per la sua incolumità; inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, egli rivolgeva minacce al direttore di gara. Quanto alla commisurazione della sanzione, come quantificata dal Giudice di prime cure a carico del calciatore Mariano Cristian, essa si appalesa congrua ed equa, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Arsenal 2007 nella parte riguardante la richiesta di riduzione a carico dell’allenatore, sig. Petrone Vincenzo; di respingere il reclamo nel resto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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