COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CUTULI LUCA E PENNINO LUCA E DELL’AMMENDA DI EURO 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 135 DEL 26.1.2012 (Gara: QUARTICCIOLO – LEPANTO del 22.1.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CUTULI LUCA E PENNINO LUCA E DELL’AMMENDA DI EURO 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 135 DEL 26.1.2012
(Gara: QUARTICCIOLO – LEPANTO del 22.1.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare,
a seguito ed integrazione della delibera contenuta nel C.U. n. 143 del 9.2.2012, in merito al reclamo in titolo, tenuto conto che per casi analoghi a quello prospettato la sanzioni inflitta può essere adeguatamente rivisitata, anche in relazione a quanto già deciso nei riguardi del calciatore CUTULI LUCA, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società QUARTICCIOLO riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore PENNINO LUCA a 3 gare.
Per la tassa reclamo si fa riferimento alla precedente delibera pubblicata sul C.U. n. 143 del 9.2.2012.
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