COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUBRIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 17.6.2012 A CARICO DEI CALCIATORI MENICUCCI ALDO, TIRINNANZI STEFANO, PIZZO ALESSANDRO E DIACONU VALENTIN E FINO AL 17.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PERAZZINO MAURIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 21 DEL 22.12.2011 (Gara: LUBRIANESE – SPORTING BAGNOREGIO del 17.12.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUBRIANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 17.6.2012 A CARICO DEI CALCIATORI MENICUCCI ALDO, TIRINNANZI STEFANO, PIZZO ALESSANDRO E DIACONU VALENTIN E FINO AL 17.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PERAZZINO MAURIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 21 DEL 22.12.2011
(Gara: LUBRIANESE – SPORTING BAGNOREGIO del 17.12.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
a motivo del reclamo, ha dedotto, anche in sede di audizione, che i calciatori sanzionati avrebbero soltanto protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro, dopo la concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, ma senza alcun contatto fisico con lo stesso, al quale, ammette la ricorrente, avrebbero solo rivolto espressioni offensive. Esclude la Società LUBRIANESE che un proprio calciatore abbia spinto l’arbitro facendolo cadere, provocandogli conseguenze, e che la caduta sia stata causata esclusivamente da un terreno allentato dalla pioggia. Insiste pertanto nelle conclusioni la ricorrente nel chiedere una riduzione delle sanzioni che ritiene eccessive in relazione ai fatti verificatesi.
L’arbitro, in sede di audizione, ha confermato quanto descritto nel rapporto originario, ribadendo che i calciatori MENICUCCI, TIRINNANZI, PIZZO, DIACONU ed il capitano della squadra PERAZZINO, dopo la concessione del calcio di rigore, lo insultavano, minacciavano, strattonandolo e che nella circostanza riceveva una violenta spinta da un calciatore non identificato che lo faceva cadere provocandogli forte dolore alla coscia sinistra. Si rivolgeva al capitano PERAZZINO perché gi fornisse il nominativo del responsabile del gesto, ricevendo un rifiuto.
Questa Commissione, ribadita l’intollerabilità di detti gesti, ritiene però che le sanzioni inflitte ai calciatori MENICUCCI ALDO, TIRINNANZI STEFANO, PIZZO ALESSANDRO e DIACONU VALENTIN, pur tenuto conto dei loro comportamenti oltremodo censurabili, possono essere lievemente ridimensionate e riportate secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere.
Per quanto attiene invece il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del capitano della Società LUBRIANESE, PERAZZINI MAURIZIO, si ritiene che la sanzione, possa essere confermata stante che si è rifiutato di collaborare con l’arbitro non fornendo il nominativo del calciatore responsabile che ha spinto violentemente l’arbitro facendolo cadere, provocandogli forte dolore ad una gamba tanto da non poterla poggiare a terra.
Ritenuto che nei confronti del capitano della squadra PERAZZINO non può che applicarsi l’art. 3 comma 2 del C.G.S., questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo le squalifiche dei calciatori MENICUCCI ALDO, TIRINNANZI STEFANO, PIZZO ALESSANDRO e DIACONU VALENTIN al 30.4.2012.
Di confermare la squalifica inflitta al capitano della Società LUBRIANESE, PERAZZINO MAURIZIO fino al 17.12.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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