COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’ 8/3/2012 A CARICO DELL’ALLENATORE NICOLÒ GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 26/1/12. ( Gara: Cedial Lido dei Pini – Atletico Nettuno del 21/1/12 – Campionato JUN. PROV. LT )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147/LND del 16/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL' 8/3/2012 A CARICO DELL'ALLENATORE NICOLÒ GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 26/1/12.
( Gara: Cedial Lido dei Pini – Atletico Nettuno del 21/1/12 – Campionato JUN. PROV. LT )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali; osserva:
La reclamante ha escluso che l'Allenatore Nicolò abbia rivolto all'Arbitro espressioni di contenuto razzista, e chiede pertanto una riduzione della sanzione, avendo il proprio tesserato soltanto protestato, se pur in maniera veemente.
Dal rapporto arbitrale risulta che, dopo essere stato allontanato per aver più volte abbandonato l'area tecnica, l'Allenatore Nicolò, mentre usciva dal Terreno di gioco aveva insultato il Direttore di gara, rivolgendogli espressioni irriguardose ed offensive; insulti, che aveva poi reiterato dalla tribuna, anche con “ cori ” razzisti.
Confermata la sussistenza del comportamento reiteratamente offensivo dell'Allenatore Nicolò, per quanto concerne la sua partecipazione ai cori razzisti dalla tribuna, occorre rilevare che, fermo restando che l'Arbitro non specifica il contenuto di tali cori, sicchè non è dato giudicarne la gravità, appare tuttavia difficile configurare con certezza una responsabilità personale dell'interessato, ove si consideri che i cori avverso il Direttore di gara sono stati intonati collettivamente dai sostenitori. Per tale motivo si ritene di rivisitare parzialmente la sanzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico dell'Allenatore NICOLÒ GIANLUCA dall'8 marzo 2012 al 16 febbraio 2012.
La tassa di reclamo va restituita.
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