COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO A PROPRIO CARICO, DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.130 DEL 19.01.2012; GARA A.S.D. SANVITESE – GALLICANO SPORT 2005 DEL 15.01.2012 , CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO A PROPRIO CARICO, DELL'AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.130 DEL 19.01.2012; GARA A.S.D. SANVITESE – GALLICANO SPORT 2005 DEL 15.01.2012 , CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi i sostenitori della A.S.D. Sanvitese, lanciavano numerosi sassi all'indirizzo dell'arbitro, senza riuscire a colpirlo. La ricorrente nel suo atto introduttivo, evidenziava che il fatto addebitatole non sussiste non essendo stato dichiarato dalla forza pubblica presente sul posto, che comunque nel caso in questione sarebbe dovuta intervenire; né il direttore di gara faceva alcun cenno dell'evento ai dirigenti della Società. Considerato nel merito che l'assenza del rapporto delle forze dell'ordine , non è determinante ai fini della certezza storica dei fatti succedutisi; tanto meno l'arbitro era tenuto a rappresentare la situazione verificatasi contro la sua persona, ai dirigenti della Società istante , avendolo di fatto relazionato nel suo referto di gara, che costituisce ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. fonte privilegiata di prova. DELIBERA Di rigettare la domanda della ricorrente, e conseguentemente si conferma l'ammenda di euro 200,00 comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio a carico della Società A.S.D. Sanvitese, come al Com. Uff. n. 130 del 19.01.2012. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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