COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MANCA DI MORES ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 26/1/12 ( Gara: Città di Cori – Tor San Lorenzo del 24/12/11 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MANCA DI MORES ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 26/1/12 ( Gara: Città di Cori – Tor San Lorenzo del 24/12/11 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante lamenta la eccessività della sanzione, dal momento che l'impatto tra il polpaccio dell'Arbitro e lo scarpino del calciatore Manca di Mores sarebbe avvenuto non già a seguito di un gesto aggressivo, ma soltanto per l'impeto eccessivo con il quale il calciatore, dopo l'espulsione, per rabbia aveva “ scalciato ” il terreno che, reso scivoloso dalla pioggia, aveva poi determinato il contatto tra il piede del giocatore e la gamba del Direttore di gara. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo essere stato espulso per aver insultato il Direttore di gara, il calciatore Manca di Mores, mentre si accingeva ad abbandonare il terreno di gioco, giunto all'altezza del fianco dell'Arbitro, aveva colpito quest'ultimo con un violento calcio al polpaccio, provocandogli forte dolore. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, a causa del colpo ricevuto, egli non era stato più in grado di correre normalmente e che pertanto si era visto costretto a sospendere l'incontro. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la volontarietà del gesto violento compiuto dal giocatore; gesto ancor più grave, ove si consideri che la violenza del colpo, avendo inciso sulla idoneità fisica dell'Arbitro, ha costretto quest'ultimo a sospendere la gara. Ribadita l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, va quindi giudicata del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore MANCA DI MORES ROBERTO fino al 31 dicembre 2014. La tassa di reclamo va incamerata.
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