COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GALLI EMILIANO (AZZURRA 86) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 15/12/11 ( Gara: Tibur Superbum MCCXV – Azzurra 86 dell’11/12/11 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GALLI EMILIANO (AZZURRA 86) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 15/12/11 ( Gara: Tibur Superbum MCCXV – Azzurra 86 dell'11/12/11 - Campionato Allievi Provinciali Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto di avere sfiorato con la mano il volto dell'Arbitro, soltanto allo scopo di richiamarne l'attenzione, ma senza alcun intento di violenza; di qui la richiesta di una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo la sospensione della gara causata dall'atteggiamento tenuto dall'Allenatore e dal Massaggiatore della Azzurra 86, il calciatore Galli si era avvicinato e lo aveva colpito con uno schiaffo sulla guancia sinistra, che non gli aveva causato un dolore significativo, stante le caratteristiche fisiche del giovanissimo atleta. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza del grave gesto compiuto dal giocatore; gesto che, pur non avendo provocato conseguenze fisiche, deve in ogni caso qualificarsi come un atto di natura violenta e di significato sicuramente dispregiativo nei confronti dell'Arbitro. Fermo restando l'intollerabilità di tale gesto, occorre tuttavia rilevare che il comportamento riprovevole posto in essere dai tesserati adulti, e cioè dall'Allenatore e del Massaggiatore, ha certamente influenzato, in maniera negativa, lo stato d'animo del giovanissimo calciatore, determinando un clima di nervosismo e di agitazione, che ha dato poi luogo alla condotta violenta dell'interessato. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene pertanto di ridurre lievemente la sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore GALLI EMILIANO dal 30 giugno 2013 al 31 marzo 2013. La tassa di reclamo va restituita.
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