COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MARI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 2.2.2012 (Gara: APRILIA – TOTTI S.S. del 28.1.2012 – Campionato Allievi Regionali Ecc. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MARI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 2.2.2012
(Gara: APRILIA – TOTTI S.S. del 28.1.2012 – Campionato Allievi Regionali Ecc. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
sulla scorta della documentazione in atti, con particolare riferimento alle argomentazioni difensive esposte nel reclamo e confermate nel corso dell’udienza, questa Commissione ritiene di dover ridimensionare l’episodio in epigrafe.
In effetti, nel referto arbitrale, no risulta individuato il nominativo né il numero di maglia del calciatore che – secondo il Direttore di gara – avrebbe subito il fallo a gioco fermo dal calciatore MARI, poi espulso.
Anche in ordine all’espulsione, si precisa che il MARI – ricevuto il provvedimento disciplinare dell’arbitro – si allontanava dal campo di gioco e quindi le preteste dello stesso hanno avuto una connotazione sicuramente censurabile ma più veniale che offensiva nei confronti dell’arbitro.
Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore MARI MARCO al 5.3.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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