COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 139 DEL 2.2.2012 (Gara: LATERA – NUOVA SORIANESE del 24.12.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 139 DEL 2.2.2012 (Gara: LATERA – NUOVA SORIANESE del 24.12.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società LATERA contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, con la quale veniva ordinata la ripetizione della gara indicata in oggetto. Ribadisce la ricorrente che l’arbitro bene ha operato nel non ammettere al gioco il calciatore della Società NUOVA SORIANESE sprovvisto di documento idoneo, in quanto scaduto. Cita la Società LATERA, la Regola 3 del Giuoco del Calcio in cui viene evidenziato che i calciatori possono partecipare alla gara mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti. Sostiene la società reclamante che la precisazione fornita dal Giudice di prime cure va aldilà di quanto da lei richiesto. Questa Commissione letto l’art. 71 delle NOIF che stabilisce come elemento fondamentale per l’identificazione dei calciatori un documento rilasciato dalle autorità competenti, senza far menzione della sua validità in rapporto alla scadenza. Per tali motivi, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LATERA CALCIO confermando la decisione del Giudice di prime cure. La tassa reclamo va incamerata.
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