COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DI BIAGIO MARCO (TESS. PESCOROCCHIANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 19.1.2012 (Gara: SALTO CICOLANO – PESCOROCCHIANO del 15.1.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151/LND del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DI BIAGIO MARCO (TESS. PESCOROCCHIANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 19.1.2012 (Gara: SALTO CICOLANO – PESCOROCCHIANO del 15.1.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore reclamante sostiene di aver scalciato terriccio in un momento di frustrazione, dovuto all’espulsione subita, senza intenzione di colpire l’arbitro. Lo stesso chiede, quindi l’annullamento della squalifica o una significativa riduzione della sua entità. Tale deduzione è smentita dagli atti ufficiali, il cui contenuto è stato ribadito dall’arbitro in sede di supplemento di referto: il DI BIAGIO, dopo essere stato espulso, scalciava volutamente terriccio contro l’arbitro, da una distanza di circa 2 metri, attingendo alla casacca della divisa. Stabilita così la responsabilità del citato giocatore, si ritiene, peraltro, che la squalifica possa essere leggermente ridimensionata, rapportandola a sanzioni generalmente comminate in simili occasioni. Tanto premesso, a parziale accoglimento delle istanze del giocatore, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere la squalifica inflitta al calciatore DI BIAGIO MARCO al 31.5.2012. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it