COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo SAGNINO A.S.D. – ATLETICO CIVATE LECCO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012
Delibera del Giudice Sportivo
SAGNINO A.S.D. - ATLETICO CIVATE LECCO
Letto ed esaminato il referto arbitrale vista la documentazione ufficiale, espletate le opportune indagini si rileva che la Società Atletico Civate Lecco ha inserito in distinta e utilizzato nella gara il calciatore Biafri Bi Tchakov Joel il quale non aveva titolo in quanto non tesserato. Conseguentemente rilevata l'irregolarità commessa dalla Società Atletico Civate Lecco, questo Giudice sportivo in applicazione dell'art. 17 comma 1 e 5 punto a del CGS;
DELIBERA
- di assegnare la perdita della gara alla Società Atletico Civate Lecco con il punteggio di 3 a 0;
- di inibire a tutto il 22 marzo 2012 il Dirigente Accompagnatore signor Minervini Giovanni;
- di comminare alla Società Atletico Civate Lecco l'ammenda di Euro 30,00.