COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC CASALMAIOCCO Camp. Promozione Girone F Gara del 29-1-2012 tra Fanfulla / Casalmaiocco C.U. n. 37 del CRL datato 2-2-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società AC CASALMAIOCCO Camp. Promozione Girone F
Gara del 29-1-2012 tra Fanfulla / Casalmaiocco
C.U. n. 37 del CRL datato 2-2-2012
La Società CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Luca ROSSI per tre gare lamentando che la squalifica è ingiusta in quanto non ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro nel proprio rapporto ha chiaramente specificato che il Rossi ha tenuto un comportamento violento, colpendo a gioco fermo un avversario con una manata al volto.
Alla luce di ciò, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte prive di qualsivoglia valore probatorio.
Ne consegue che la squalifica comminata dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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